Sentenza 125/1995 (ECLI:IT:COST:1995:125)
Massima numero 21315
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
05/04/1995; Decisione del
05/04/1995
Deposito del 14/04/1995; Pubblicazione in G. U. 19/04/1995
Titolo
SENT. 125/95 B. PROCESSO PENALE - PROCESSO A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - NON APPLICABILITA' DELL'ISTITUTO IN CASO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO DA PARTE DELL'IMPUTATO - IRRAGIONEVOLEZZA DELLA PREVISIONE - CONTRASTO CON LA FINALITA' DI RECUPERO DEL MINORE - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 125/95 B. PROCESSO PENALE - PROCESSO A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - NON APPLICABILITA' DELL'ISTITUTO IN CASO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO DA PARTE DELL'IMPUTATO - IRRAGIONEVOLEZZA DELLA PREVISIONE - CONTRASTO CON LA FINALITA' DI RECUPERO DEL MINORE - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'art. 28, comma 4, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nel suo oggettivo significato, impedisce al giudice di adottare il provvedimento di sospensione del processo e di messa alla prova qualora l'imputato minorenne formuli richiesta di giudizio abbreviato. Una tale previsione, in primo luogo, appare viziata da irragionevolezza, in quanto non si comprende per quale motivo al minore, che sia stato ammesso al giudizio abbreviato, debba poi essere negato di chiedere la messa alla prova, con il connesso eventuale beneficio della sentenza dichiarativa della estinzione del reato. Ne' sussiste, del resto, alcuna sorta di incompatibilita' strutturale e ontologica, tra l'istituto di cui trattasi e il rito abbreviato, il quale si svolge secondo le norme previste per l'udienza preliminare. Inoltre, la norma impedisce, senza che siano ravvisabili motivi ragionevoli, di dare ingresso ad una misura particolarmente significativa sotto l'aspetto rieducativo ed avente riflessi sostanziali di natura premiale. A conclusioni non diverse deve pervenirsi anche qualora la 'ratio' della norma dovesse individuarsi nell'intento di attribuire all'imputato uno strumento per sottrarsi alla messa alla prova, non vedendosi perche' il dissenso del minore, preclusivo della sospensione, debba manifestarsi attraverso la necessaria alternativa della richiesta di giudizio abbreviato, che ha presupposti e finalita' suoi propri, cosi' finendo con il rendere incompatibili i due istituti, con le conseguenze gia' evidenziate. In conclusione, l'impugnato art. 28, comma 4, quale che sia la 'ratio' che lo sorregge, risultando in contrasto con gli artt. 3, 31, secondo comma, e 24, secondo comma, Cost., va dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede che la sospensione non puo' essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato. - V. la massima C. red.: G. Conti
L'art. 28, comma 4, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nel suo oggettivo significato, impedisce al giudice di adottare il provvedimento di sospensione del processo e di messa alla prova qualora l'imputato minorenne formuli richiesta di giudizio abbreviato. Una tale previsione, in primo luogo, appare viziata da irragionevolezza, in quanto non si comprende per quale motivo al minore, che sia stato ammesso al giudizio abbreviato, debba poi essere negato di chiedere la messa alla prova, con il connesso eventuale beneficio della sentenza dichiarativa della estinzione del reato. Ne' sussiste, del resto, alcuna sorta di incompatibilita' strutturale e ontologica, tra l'istituto di cui trattasi e il rito abbreviato, il quale si svolge secondo le norme previste per l'udienza preliminare. Inoltre, la norma impedisce, senza che siano ravvisabili motivi ragionevoli, di dare ingresso ad una misura particolarmente significativa sotto l'aspetto rieducativo ed avente riflessi sostanziali di natura premiale. A conclusioni non diverse deve pervenirsi anche qualora la 'ratio' della norma dovesse individuarsi nell'intento di attribuire all'imputato uno strumento per sottrarsi alla messa alla prova, non vedendosi perche' il dissenso del minore, preclusivo della sospensione, debba manifestarsi attraverso la necessaria alternativa della richiesta di giudizio abbreviato, che ha presupposti e finalita' suoi propri, cosi' finendo con il rendere incompatibili i due istituti, con le conseguenze gia' evidenziate. In conclusione, l'impugnato art. 28, comma 4, quale che sia la 'ratio' che lo sorregge, risultando in contrasto con gli artt. 3, 31, secondo comma, e 24, secondo comma, Cost., va dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede che la sospensione non puo' essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato. - V. la massima C. red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 31
co. 2
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte