Sentenza 125/1995 (ECLI:IT:COST:1995:125)
Massima numero 21316
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
05/04/1995; Decisione del
05/04/1995
Deposito del 14/04/1995; Pubblicazione in G. U. 19/04/1995
Titolo
SENT. 125/95 C. PROCESSO PENALE - PROCESSO A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - NON APPLICABILITA' DELL'ISTITUTO IN CASO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO IMMEDIATO DA PARTE DELL'IMPUTATO - IRRAGIONEVOLEZZA DELLA PREVISIONE - CONTRASTO CON LA FINALITA' DI RECUPERO DEL MINORE - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 125/95 C. PROCESSO PENALE - PROCESSO A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - NON APPLICABILITA' DELL'ISTITUTO IN CASO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO IMMEDIATO DA PARTE DELL'IMPUTATO - IRRAGIONEVOLEZZA DELLA PREVISIONE - CONTRASTO CON LA FINALITA' DI RECUPERO DEL MINORE - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.
Testo
La previsione dell'art. 28, comma 4, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, circa la preclusione della sospensione del processo per messa alla prova nel caso in cui l'imputato chieda il giudizio immediato, appare in contrasto con gli artt. 3, 31, secondo comma, e 24, secondo comma, Cost., per le stesse considerazioni svolte in ordine alla preclusione conseguente a richiesta di giudizio abbreviato, parallelamente contenuta nella citata disposizione. Percio', anche se, riguardo a tale ipotesi, la previsione 'de qua' non e' stata fatta oggetto di apposita impugnativa da parte del giudice 'a quo', anche ad essa, a norma dell'art. 27, legge n. 87 del 1953, deve estendersi la illegittimita' costituzionale. Deve solo aggiungersi che spettera' alla giurisprudenza valutare se l'esigenza del convincimento del giudice in ordine alla responsabilita' penale dell'imputato - che costituisce un presupposto logico essenziale del provvedimento dispositivo della messa alla prova - richieda, in questo caso, che la sospensione non possa intervenire nella fase predibattimentale, occorrendo, viceversa, affinche' possa ritenersi adeguatamente formato quel convincimento, che il giudice tenga conto anche dell'istruzione dibattimentale. Va, infine, rilevato che dalle due dichiarazioni di illegittimita' costituzionale parziale consegue la perdita di efficacia dell'intero comma quarto dell'art. 28. - V. la massima B. red.: G. Conti
La previsione dell'art. 28, comma 4, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, circa la preclusione della sospensione del processo per messa alla prova nel caso in cui l'imputato chieda il giudizio immediato, appare in contrasto con gli artt. 3, 31, secondo comma, e 24, secondo comma, Cost., per le stesse considerazioni svolte in ordine alla preclusione conseguente a richiesta di giudizio abbreviato, parallelamente contenuta nella citata disposizione. Percio', anche se, riguardo a tale ipotesi, la previsione 'de qua' non e' stata fatta oggetto di apposita impugnativa da parte del giudice 'a quo', anche ad essa, a norma dell'art. 27, legge n. 87 del 1953, deve estendersi la illegittimita' costituzionale. Deve solo aggiungersi che spettera' alla giurisprudenza valutare se l'esigenza del convincimento del giudice in ordine alla responsabilita' penale dell'imputato - che costituisce un presupposto logico essenziale del provvedimento dispositivo della messa alla prova - richieda, in questo caso, che la sospensione non possa intervenire nella fase predibattimentale, occorrendo, viceversa, affinche' possa ritenersi adeguatamente formato quel convincimento, che il giudice tenga conto anche dell'istruzione dibattimentale. Va, infine, rilevato che dalle due dichiarazioni di illegittimita' costituzionale parziale consegue la perdita di efficacia dell'intero comma quarto dell'art. 28. - V. la massima B. red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 31
co. 2
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte