Sentenza 126/1995 (ECLI:IT:COST:1995:126)
Massima numero 21317
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  05/04/1995;  Decisione del  05/04/1995
Deposito del 14/04/1995; Pubblicazione in G. U. 19/04/1995
Massime associate alla pronuncia:  21318


Titolo
SENT. 126/95 A. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - DISCIPLINA DI CUI ALLA L. N. 241 DEL 1990, ART. 7 - INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE - NECESSITA' CHE L'AVVISO DI PROCEDIMENTO PRECEDA OGNI PROVVEDIMENTO IDONEO AD INCIDERE SULLA POSIZIONE DEL SOGGETTO INTERESSATO - APPLICABILITA' DI TALE NORMATIVA AI PROCEDIMENTI PER LA DISPENSA DEL SOTTUFFICIALE DAL SERVIZIO PERMANENTE, DI CUI ALL'ART. 33, L. N. 599 DEL 1954 - CONDIZIONI E LIMITI, IN BASE AL PRINCIPIO 'TEMPUS REGIT ACTUM ' - ESCLUSIONE DI APPLICABILITA' NEL CASO IN CUI SIA GIA' INTERVENUTO IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO - CONSEGUENTE RILEVANZA DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' SOLLEVATA, NELLA SPECIE, RIGUARDO AL DETTO ART. 33.

Testo
L'art. 7, l. n. 241 del 1990, sulla disciplina del procedimento amministrativo, il quale e' stato interpretato dalla giurisprudenza nel senso che l' avviso di procedimento in esso previsto, atteggiandosi a requisito di legittimita' del provvedimento conclusivo, deve precedere ogni provvedimento idoneo ad incidere sulla posizione del soggetto interessato all'azione della pubblica amministrazione, ha modificato l'art. 33, l. n. 599 del 1954, concernente il procedimento per la dispensa dal servizio permanente del sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado. Ma la nuova normativa, per il principio 'tempus regit actum', non incide sui procedimenti di cui al detto art. 33, nei quali sia gia' intervenuto il provvedimento conclusivo, con conseguente rilevanza, nella specie, della questione di costituzionalita' riguardante quest'ultimo articolo. red.: A. M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte