Sentenza 126/1995 (ECLI:IT:COST:1995:126)
Massima numero 21318
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
05/04/1995; Decisione del
05/04/1995
Deposito del 14/04/1995; Pubblicazione in G. U. 19/04/1995
Massime associate alla pronuncia:
21317
Titolo
SENT. 126/95 B. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI MILITARI DEL MINISTERO DELLA DIFESA - SOTTUFFICIALI - INIDONEITA' A DISIMPEGNARE LE ATTRIBUZIONI DEL PROPRIO GRADO - PROVVEDIMENTO DI DISPENSA DAL SERVIZIO PERMANENTE - TERMINE PER PRESENTARE LE PROPRIE OSSERVAZIONI E POSSIBILITA' DI ESSERE SENTITO PERSONALMENTE - MANCATA PREVISIONE - LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA NONCHE' DEL CANONE DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DEL RESTANTE PROFILO DEDOTTO.
SENT. 126/95 B. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI MILITARI DEL MINISTERO DELLA DIFESA - SOTTUFFICIALI - INIDONEITA' A DISIMPEGNARE LE ATTRIBUZIONI DEL PROPRIO GRADO - PROVVEDIMENTO DI DISPENSA DAL SERVIZIO PERMANENTE - TERMINE PER PRESENTARE LE PROPRIE OSSERVAZIONI E POSSIBILITA' DI ESSERE SENTITO PERSONALMENTE - MANCATA PREVISIONE - LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA NONCHE' DEL CANONE DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DEL RESTANTE PROFILO DEDOTTO.
Testo
L'art. 33, l. 31 luglio 1954, n. 599, nella parte in cui, in ordine al procedimento per dispensa dal servizio del sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado, non prevede che a quest'ultimo sia assegnato un termine per presentare, ove creda, la proprie osservazioni e gli sia data la possibilita' di essere sentito personalmente, risulta carente non solo delle garanzie procedimentali poste a presidio della difesa e strumentali al buon andamento della P.A., sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali dell'amministrazione militare ma costituisce altresi' una discriminazione rispetto al 'genus' degli impiegati civili dello Stato (v. art. 129, d.P.R. n. 3 del 1957), priva di una valida ragione giustificatrice, anche nel peculiare 'status' dei militari. La norma risulta percio' lesiva sia dei principi di eguaglianza e ragionevolezza sia del canone di buon andamento dell'amministrazione e va quindi dichiarata, 'in parte qua', costituzionalmente illegittima, con assorbimento della censura mossa relativamente all'art. 52 Cost.. - V. massima A. red.: A. M. Marini
L'art. 33, l. 31 luglio 1954, n. 599, nella parte in cui, in ordine al procedimento per dispensa dal servizio del sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado, non prevede che a quest'ultimo sia assegnato un termine per presentare, ove creda, la proprie osservazioni e gli sia data la possibilita' di essere sentito personalmente, risulta carente non solo delle garanzie procedimentali poste a presidio della difesa e strumentali al buon andamento della P.A., sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali dell'amministrazione militare ma costituisce altresi' una discriminazione rispetto al 'genus' degli impiegati civili dello Stato (v. art. 129, d.P.R. n. 3 del 1957), priva di una valida ragione giustificatrice, anche nel peculiare 'status' dei militari. La norma risulta percio' lesiva sia dei principi di eguaglianza e ragionevolezza sia del canone di buon andamento dell'amministrazione e va quindi dichiarata, 'in parte qua', costituzionalmente illegittima, con assorbimento della censura mossa relativamente all'art. 52 Cost.. - V. massima A. red.: A. M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 52
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte