Sentenza 127/1995 (ECLI:IT:COST:1995:127)
Massima numero 21333
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BALDASSARRE - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
05/04/1995; Decisione del
05/04/1995
Deposito del 14/04/1995; Pubblicazione in G. U. 19/04/1995
Titolo
SENT. 127/95 A. ORDINANZE DI NECESSITA' E DI URGENZA - INCIDENZA SULLA NORMATIVA PRIMARIA - CONDIZIONI E LIMITI - LIMITI CONCERNENTI LE ATTRIBUZIONI REGIONALI - PRINCIPI STABILITI DALLA CORTE COSTITUZIONALE - CONFORMITA' AGLI STESSI DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE CIVILE N. 225 DEL 1992 - NECESSITA', PERALTRO, DI INTERPRETARE TALE NORMATIVA 'SECUNDUM ORDINEM'.
SENT. 127/95 A. ORDINANZE DI NECESSITA' E DI URGENZA - INCIDENZA SULLA NORMATIVA PRIMARIA - CONDIZIONI E LIMITI - LIMITI CONCERNENTI LE ATTRIBUZIONI REGIONALI - PRINCIPI STABILITI DALLA CORTE COSTITUZIONALE - CONFORMITA' AGLI STESSI DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE CIVILE N. 225 DEL 1992 - NECESSITA', PERALTRO, DI INTERPRETARE TALE NORMATIVA 'SECUNDUM ORDINEM'.
Testo
Come e' gia' stato sottolineato dalla Corte, il carattere eccezionale del potere di deroga della normativa primaria, conferito ad autorita' amministrative munite di poteri di ordinanza, sulla base di specifica autorizzazione , implica che lo stesso sia temporalmente delimitato e ben definito nel contenuto, tempi e modalita' di esercizio, dovendo altresi' essere specificato il nesso di strumentalita' tra lo stato di emergenza e le norme di cui si consente la temporanea sospensione. In particolare, l'"emergenza", pur se riferita a finalita' di interesse generale, non puo' compromettere il nucleo essenziale delle attribuzioni regionali e, a tal proposito, va rilevato che la legge sulla protezione civile n. 225 del 1992 si fa carico di dette esigenze, apparendo peraltro rispettosa del principio - gia' evidenziato dalla Corte - della necessaria proporzione tra "evento" e misure da adottare (v. art. 5, primo comma) e che nell'ipotesi di dubbi applicativi, tale normativa va comunque interpretata 'secundum ordinem', in modo da scongiurare qualsiasi pericolo di alterazione del sistema delle fonti. - Sull'argomento v. S. nn. 201/1987, 100/1987, 307/1983, 4/1977, 26/1961 e 8/1956 e, sulla legge n. 225 del 1992, v. S. n. 418/1992. red.: A.M. Marini
Come e' gia' stato sottolineato dalla Corte, il carattere eccezionale del potere di deroga della normativa primaria, conferito ad autorita' amministrative munite di poteri di ordinanza, sulla base di specifica autorizzazione , implica che lo stesso sia temporalmente delimitato e ben definito nel contenuto, tempi e modalita' di esercizio, dovendo altresi' essere specificato il nesso di strumentalita' tra lo stato di emergenza e le norme di cui si consente la temporanea sospensione. In particolare, l'"emergenza", pur se riferita a finalita' di interesse generale, non puo' compromettere il nucleo essenziale delle attribuzioni regionali e, a tal proposito, va rilevato che la legge sulla protezione civile n. 225 del 1992 si fa carico di dette esigenze, apparendo peraltro rispettosa del principio - gia' evidenziato dalla Corte - della necessaria proporzione tra "evento" e misure da adottare (v. art. 5, primo comma) e che nell'ipotesi di dubbi applicativi, tale normativa va comunque interpretata 'secundum ordinem', in modo da scongiurare qualsiasi pericolo di alterazione del sistema delle fonti. - Sull'argomento v. S. nn. 201/1987, 100/1987, 307/1983, 4/1977, 26/1961 e 8/1956 e, sulla legge n. 225 del 1992, v. S. n. 418/1992. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte