Sentenza 127/1995 (ECLI:IT:COST:1995:127)
Massima numero 21334
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BALDASSARRE - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
05/04/1995; Decisione del
05/04/1995
Deposito del 14/04/1995; Pubblicazione in G. U. 19/04/1995
Titolo
SENT. 127/95 B. REGIONE PUGLIA - SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTALE DETERMINATA DAI CASI DI COLERA VERIFICATISI - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - RICORSO DELLA REGIONE PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - ASSERITA INVASIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI REGIONALI E VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO, ANCHE PER QUANTO CONCERNE LA DURATA DELLO STATO DI EMERGENZA - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO.
SENT. 127/95 B. REGIONE PUGLIA - SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTALE DETERMINATA DAI CASI DI COLERA VERIFICATISI - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - RICORSO DELLA REGIONE PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - ASSERITA INVASIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI REGIONALI E VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO, ANCHE PER QUANTO CONCERNE LA DURATA DELLO STATO DI EMERGENZA - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO.
Testo
Con l'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 1994, dichiarativo dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, primo comma, l. n. 225 del 1992, in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella Regione Puglia, il Governo non ha assunto una iniziativa arbitraria. Il decreto, infatti, ha carattere ricognitivo di elementi messi in evidenza dalla stessa Regione (dati trasmessi dal Prefetto di Bari, conclusioni del gruppo di lavoro insediato nella Regione e delibera della Giunta n. 6957 del 18 ottobre 1994) non tanto con riguardo alla specifica emergenza sanitaria quanto ai gravi problemi ambientali e, a tal motivo, trova giustificazione anche la durata da esso stabilita dello stato di emergenza (dal 27 ottobre 1994 al 31 dicembre 1995). Spetta pertanto allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, ricorrere con il detto decreto, allo stato di emergenza a norma dell'art. 5, comma primo, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella Regione Puglia, sulla base degli elementi evidenziati dai competenti organi statali e regionali. - V. massima A. red.: A.M. Marini
Con l'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 1994, dichiarativo dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, primo comma, l. n. 225 del 1992, in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella Regione Puglia, il Governo non ha assunto una iniziativa arbitraria. Il decreto, infatti, ha carattere ricognitivo di elementi messi in evidenza dalla stessa Regione (dati trasmessi dal Prefetto di Bari, conclusioni del gruppo di lavoro insediato nella Regione e delibera della Giunta n. 6957 del 18 ottobre 1994) non tanto con riguardo alla specifica emergenza sanitaria quanto ai gravi problemi ambientali e, a tal motivo, trova giustificazione anche la durata da esso stabilita dello stato di emergenza (dal 27 ottobre 1994 al 31 dicembre 1995). Spetta pertanto allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, ricorrere con il detto decreto, allo stato di emergenza a norma dell'art. 5, comma primo, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella Regione Puglia, sulla base degli elementi evidenziati dai competenti organi statali e regionali. - V. massima A. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
legge 24/02/1992
n. 225
art. 2 lett. c)
legge 24/02/1992
n. 225
art. 5