Sentenza 127/1995 (ECLI:IT:COST:1995:127)
Massima numero 21336
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  05/04/1995;  Decisione del  05/04/1995
Deposito del 14/04/1995; Pubblicazione in G. U. 19/04/1995
Massime associate alla pronuncia:  21333  21334  21335  21337  21338  21339


Titolo
SENT. 127/95 D. REGIONE PUGLIA - STATO DI EMERGENZA SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTALE DETERMINATO DAI CASI DI COLERA VERIFICATISI - DISPOSIZIONE, CON ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DI IMMEDIATI INTERVENTI PER FRONTEGGIARLO - PREDISPOSIZIONE, DA PARTE DEL COMMISSARIO DELEGATO, DEL PROGRAMMA DI DETTI INTERVENTI NEI VARI SETTORI - OBBLIGO DI MERA CONSULTAZIONE DELLA REGIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE TRA STATO E REGIONE - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DELLA DISPOSIZIONE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Il principio di leale cooperazione tra Stato e Regione postula - tanto piu' quando, come nella specie, siano in gioco importanti competenze regionali - un maggiore coinvolgimento della Regione stessa nella fase programmatoria, nei modi consentiti dalle esigenze di immediato intervento che sono a fondamento dello stato di emergenza. Al riguardo, l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 1994, emanata a seguito del D.P.C.M. in pari data e relativa agli immediati interventi per fronteggiare lo stato di emergenza determinatosi nella Regione Puglia, subordina l'azione del Commissario delegato all'accordo con il Ministro dell'ambiente e del bilancio, contempera la rapidita' delle decisioni con la ponderazione di importanti interessi - quali quelli ambientali - introducendo, altresi' un aggravamento procedurale a causa dello stato di emergenza: ma, nella parte in cui la norma prevede, in ordine alla predisposizione da parte del Commissario del programma degli interventi da approntare, il mero parere e non l'intesa con la Regione, riduce illegittimamente quest'ultima ad un mero organo consultato. Non spetta pertanto allo Stato e, per esso al Presidente del Consiglio dei ministri introdurre prescrizioni sugli interventi immediati per fronteggiare tale stato di emergenza, senza prevedere moduli di cooperazione per la programmazione generale degli interventi e, conseguentemente, l'art. 1 e' annullato in detta parte, fermo restando che in caso di mancato accordo entro un congruo lasso di tempo vi potra' essere - assistita da adeguata motivazione - un'iniziativa risolutiva dell'organo statuale, per evitare rischi di paralisi decisionale. - S. nn. 116/1994 e 355/1993. red.: A.M. Marini

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 133

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Puglia    n. 0  art. 3  

statuto regione Puglia    n. 0  art. 18  

statuto regione Puglia    n. 0  art. 19  

statuto regione Puglia    n. 0  art. 63  

statuto regione Puglia    n. 0  art. 64