Sentenza 127/1995 (ECLI:IT:COST:1995:127)
Massima numero 21337
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BALDASSARRE - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
05/04/1995; Decisione del
05/04/1995
Deposito del 14/04/1995; Pubblicazione in G. U. 19/04/1995
Titolo
SENT. 127/95 E. REGIONE PUGLIA - STATO DI EMERGENZA SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTALE DETERMINATO DAI CASI DI COLERA VERIFICATISI - DISPOSIZIONE, CON ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DI IMMEDIATI INTERVENTI PER FRONTEGGIARLO - FACOLTA' DEL COMMISSARIO DELEGATO DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI IN DEROGA ALLA NORMATIVA STATALE E REGIONALE VIGENTE ELENCATA - VIOLAZIONE DEI LIMITI POSTI AL POTERE DI ORDINANZA E DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI REGIONALI - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DELLA DISPOSIZIONE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 127/95 E. REGIONE PUGLIA - STATO DI EMERGENZA SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTALE DETERMINATO DAI CASI DI COLERA VERIFICATISI - DISPOSIZIONE, CON ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DI IMMEDIATI INTERVENTI PER FRONTEGGIARLO - FACOLTA' DEL COMMISSARIO DELEGATO DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI IN DEROGA ALLA NORMATIVA STATALE E REGIONALE VIGENTE ELENCATA - VIOLAZIONE DEI LIMITI POSTI AL POTERE DI ORDINANZA E DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI REGIONALI - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DELLA DISPOSIZIONE 'IN PARTE QUA'.
Testo
L'art. 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 1994, emanata a seguito del D.P.C.M in pari data e relativa agli immediati interventi per fronteggiare lo stato di emergenza determinatosi nella regione Puglia, attribuisce al Commissario delegato il potere di adottare provvedimenti in deroga ad una pluralita' di atti normativi che toccano svariate materie: ma, mentre per alcune di esse va escluso che dalla detta deroga possa derivare lesione delle attribuzioni regionali, non altrettanto puo' ritenersi per altre leggi - anche regionali - in ordine alle quali si prefigura un potere del Commissario al di fuori del nesso di congruita' rispetto all'evento - che giustifica la dichiarazione dello stato di emergenza - e talmente ampio da compromettere principi fondamentali: cio' in violazione della l. n. 225 del 1992 e dei limiti costituzionali del potere di ordinanza posti a garanzia delle attribuzioni regionali, senza che, in contrario, possa addursi la clausola di salvaguardia del rispetto dei principi generali dell'ordinamento (di cui all'art. 5, secondo comma, stessa l. n. 225 del 1992) e l'esperibilita' degli ordinari rimedi giurisdizionali avverso gli specifici atti del Commissario. Non spetta, pertanto allo Stato e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, introdurre prescrizioni sugli interventi immediati per fronteggiare detto stato di emergenza che conferiscano ad organi amministrativi poteri d'ordinanza non adeguatamente circoscritti nell'oggetto, tali da derogare a settori di normazione primaria richiamati in termini assolutamente generici e a leggi fondamentali per la salvaguardia dell'autonomia regionale e, conseguentemente detto art. 2 e' annullato nella parte in cui si prevede la deroga, per intero, dei seguenti atti normativi: legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6; legge 8 giugno 1990, n. 142; legge 5 gennaio 1994, n. 36; legge Regione Puglia 4 marzo 1975, n. 24 e successive modificazioni; legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni; legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni; legge 11 febbraio 1994, n. 109; decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; norme, statali e regionali, in materia di avviamento al lavoro; norme statali e regionali sull'espropriazione. - V. S. nn. 210/1987 in tema di ambiente; 343/1991 sul rapporto tra enti locali e regioni e 412/1994 sulle risorse idriche. red.: A.M. Marini
L'art. 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 1994, emanata a seguito del D.P.C.M in pari data e relativa agli immediati interventi per fronteggiare lo stato di emergenza determinatosi nella regione Puglia, attribuisce al Commissario delegato il potere di adottare provvedimenti in deroga ad una pluralita' di atti normativi che toccano svariate materie: ma, mentre per alcune di esse va escluso che dalla detta deroga possa derivare lesione delle attribuzioni regionali, non altrettanto puo' ritenersi per altre leggi - anche regionali - in ordine alle quali si prefigura un potere del Commissario al di fuori del nesso di congruita' rispetto all'evento - che giustifica la dichiarazione dello stato di emergenza - e talmente ampio da compromettere principi fondamentali: cio' in violazione della l. n. 225 del 1992 e dei limiti costituzionali del potere di ordinanza posti a garanzia delle attribuzioni regionali, senza che, in contrario, possa addursi la clausola di salvaguardia del rispetto dei principi generali dell'ordinamento (di cui all'art. 5, secondo comma, stessa l. n. 225 del 1992) e l'esperibilita' degli ordinari rimedi giurisdizionali avverso gli specifici atti del Commissario. Non spetta, pertanto allo Stato e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, introdurre prescrizioni sugli interventi immediati per fronteggiare detto stato di emergenza che conferiscano ad organi amministrativi poteri d'ordinanza non adeguatamente circoscritti nell'oggetto, tali da derogare a settori di normazione primaria richiamati in termini assolutamente generici e a leggi fondamentali per la salvaguardia dell'autonomia regionale e, conseguentemente detto art. 2 e' annullato nella parte in cui si prevede la deroga, per intero, dei seguenti atti normativi: legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6; legge 8 giugno 1990, n. 142; legge 5 gennaio 1994, n. 36; legge Regione Puglia 4 marzo 1975, n. 24 e successive modificazioni; legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni; legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni; legge 11 febbraio 1994, n. 109; decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; norme, statali e regionali, in materia di avviamento al lavoro; norme statali e regionali sull'espropriazione. - V. S. nn. 210/1987 in tema di ambiente; 343/1991 sul rapporto tra enti locali e regioni e 412/1994 sulle risorse idriche. red.: A.M. Marini
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 133
Altri parametri e norme interposte
statuto regione Puglia
n. 0
art. 3
statuto regione Puglia
n. 0
art. 18
statuto regione Puglia
n. 0
art. 19
statuto regione Puglia
n. 0
art. 63
statuto regione Puglia
n. 0
art. 64