Sentenza 128/1995 (ECLI:IT:COST:1995:128)
Massima numero 21319
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  05/04/1995;  Decisione del  05/04/1995
Deposito del 14/04/1995; Pubblicazione in G. U. 19/04/1995
Massime associate alla pronuncia:  21320


Titolo
SENT. 128/95 A. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DELLE UU.SS.LL. - COMMISSIONE DI DISCIPLINA - PREVISIONE, IN DECRETO DELEGATO (D.P.R. N. 761 DEL 1979, ART. 61) DELLA NECESSARIA PARTECIPAZIONE, PER LA VALIDITA' DELLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE, SOLO DEI DUE TERZI, ANZICHE' DELLA TOTALITA', DEI COMPONENTI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LEGGE DI DELEGA (L. N. 833 DEL 1978, ART. 47) CHE PER IL PERSONALE DELLE UU.SS.LL. PREVEDE UNO STATO GIURIDICO CONFORME AI PRINCIPI GENERALI E COMUNI DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 61, quarto comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 - col quale si e' operata, da parte del legislatore delegato, la scelta del criterio della maggioranza qualificata di due terzi dei componenti per la validita' delle riunioni delle Commissioni di disciplina istituite in ogni unita' sanitaria locale, anziche' del criterio del collegio perfetto, di cui all'art. 148 del d.P.R. 10 gennaio 1953, n. 3 - non puo' dirsi viziato da eccesso di delega, sia perche' la configurazione di dette commissioni come collegio perfetto non costituisce principio comune nella disciplina del pubblico impiego ne' principio assoluto e inderogabile anche per la composizione dei collegi giurisdizionali; sia perche' la scelta - che peraltro rispetta il principio dell'immutabilita' dei membri del collegio amministrativo nel corso di ciascun giudizio disciplinare, essendo sempre escluso dalla decisione, anche nel procedimento che si svolge dinanzi alle commissioni disciplinari delle UU.SS.LL. (v. art. 51 del d.P.R. n. 761 del 1979), colui che non ha assistito alla trattazione orale - risponde all'evidente finalita' di assicurare il funzionamento di un organo che si prefigura a composizione mista e numericamente non ristretta, non facendone dipendere l'operativita' dalla possibile mancata partecipazione di alcuni componenti. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 47, legge 23 dicembre 1978, n. 833 - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61, quarto comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761). red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  23/12/1978  n. 833  art. 47