Sentenza 128/1995 (ECLI:IT:COST:1995:128)
Massima numero 21320
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
05/04/1995; Decisione del
05/04/1995
Deposito del 14/04/1995; Pubblicazione in G. U. 19/04/1995
Massime associate alla pronuncia:
21319
Titolo
SENT. 128/95 B. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DELLE UU.SS.LL. - COMMISSIONE DI DISCIPLINA - PREVISIONE DELLA NECESSARIA PARTECIPAZIONE, PER LA VALIDITA' DELLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE, SOLO DEI DUE TERZI, ANZICHE' DELLA TOTALITA', DEI COMPONENTI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL DIRITTO DI DIFESA E DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 128/95 B. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI DELLE UU.SS.LL. - COMMISSIONE DI DISCIPLINA - PREVISIONE DELLA NECESSARIA PARTECIPAZIONE, PER LA VALIDITA' DELLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE, SOLO DEI DUE TERZI, ANZICHE' DELLA TOTALITA', DEI COMPONENTI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL DIRITTO DI DIFESA E DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 61, quarto comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, col quale si e' operata, da parte del legislatore delegato, la scelta, per la validita' delle riunioni della Commissione di disciplina delle UU.SS.LL., del criterio di maggioranza qualificata di due terzi dei componenti anziche' di quello del collegio perfetto, non viola il diritto di difesa ne' i principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. Invero, anche se il diritto di difesa non puo' espandersi oltre la sfera della giurisdizione, per coprire con il suo pieno contenuto ogni procedimento contenzioso di natura amministrativa, esso esprime un valore, inerente ai diritti inviolabili dell'uomo, che concorre a dare concreto spessore anche all'imparzialita' dell'Amministrazione - la quale nell'esercizio della propria potesta' sanzionatoria deve porre l'incolpato in grado di far ascoltare e valutare le proprie ragioni da chi e' chiamato a decidere - e ad integrare e rendere effettivo anche il criterio di buon andamento, che, in un procedimento destinato ad incidere direttamente e profondamente sulla condizione di chi e' sottoposto alla potesta' sanzionatoria, implica la raccolta di ogni elemento valutativo, in modo da garantire all'incolpato la possibilita' di partecipare a questa acquisizione. Tuttavia, nella specie, una volta assicurata, dalla norma impugnata, la partecipazione dell'interessato e la presenza, per la deliberazione disciplinare, dei componenti della commissione che hanno assistito all'intera trattazione orale, i richiamati principi costituzionali non risultano lesi. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61, quarto comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761). - V. la precedente massima A. red.: G. Leo
L'art. 61, quarto comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, col quale si e' operata, da parte del legislatore delegato, la scelta, per la validita' delle riunioni della Commissione di disciplina delle UU.SS.LL., del criterio di maggioranza qualificata di due terzi dei componenti anziche' di quello del collegio perfetto, non viola il diritto di difesa ne' i principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. Invero, anche se il diritto di difesa non puo' espandersi oltre la sfera della giurisdizione, per coprire con il suo pieno contenuto ogni procedimento contenzioso di natura amministrativa, esso esprime un valore, inerente ai diritti inviolabili dell'uomo, che concorre a dare concreto spessore anche all'imparzialita' dell'Amministrazione - la quale nell'esercizio della propria potesta' sanzionatoria deve porre l'incolpato in grado di far ascoltare e valutare le proprie ragioni da chi e' chiamato a decidere - e ad integrare e rendere effettivo anche il criterio di buon andamento, che, in un procedimento destinato ad incidere direttamente e profondamente sulla condizione di chi e' sottoposto alla potesta' sanzionatoria, implica la raccolta di ogni elemento valutativo, in modo da garantire all'incolpato la possibilita' di partecipare a questa acquisizione. Tuttavia, nella specie, una volta assicurata, dalla norma impugnata, la partecipazione dell'interessato e la presenza, per la deliberazione disciplinare, dei componenti della commissione che hanno assistito all'intera trattazione orale, i richiamati principi costituzionali non risultano lesi. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61, quarto comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761). - V. la precedente massima A. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte