Sentenza 129/1995 (ECLI:IT:COST:1995:129)
Massima numero 21328
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  05/04/1995;  Decisione del  05/04/1995
Deposito del 14/04/1995; Pubblicazione in G. U. 19/04/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 129/95. SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DI CITTADINO EXTRACOMUNITARIO - RITENUTO OBBLIGO DEL PREFETTO, IN SEGUITO A TALE SENTENZA, DI ESPELLERLO DAL TERRITORIO DELLO STATO, SENZA POSSIBILITA', DA PARTE DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA, DI VALUTARE LA PERICOLOSITA' SOCIALE DEL SOGGETTO - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA, SUL DIRITTO AL LAVORO, SUI PRINCIPI DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA E DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La ripartizione "topografica" dell'espulsione, disciplinata dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni nella l. n. 39 del 1990 (contenente norme sui cittadini extracomunitari e gli apolidi gia' presenti in Italia), tra il primo comma (dove consiste nella misura di sicurezza) e gli altri (ove e' misura di polizia), comporta anche l'invalicabilita' di quel confine da parte delle diverse autorita' preposte all'applicazione delle rispettive misure espulsive, avuto altresi' riguardo al fatto che la ripartizione, cosi' individuata dalla Corte costituzionale, segue anche una diversita' strutturale tra le due misure quale discende dalle differenti autorita' statuali cui e' attribuita la loro applicazione. Pertanto, nell'ipotesi di sentenza di applicazione della pena pronunciata, come nella specie, nei confronti di cittadino extracomunitario - posto che il rito speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen. elimina in radice il potere del giudice penale di fare applicazione delle misure di sicurezza, tra le quali rientra l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato italiano - non spetta, comunque, al prefetto l'applicazione della stessa, non potendo attuarsi, per quanto premesso, la sostituzione dell'autorita' amministrativa nei poteri espulsivi di competenza del giudice, sicche' va respinta la censura di incostituzionalita' mossa, in base al contrario assunto, alla norma 'de qua'. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 35 e 25 (recte: 27) Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39). - v. O. n. 72/1994. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte