Ordinanza 130/1995 (ECLI:IT:COST:1995:130)
Massima numero 21329
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  05/04/1995;  Decisione del  05/04/1995
Deposito del 14/04/1995; Pubblicazione in G. U. 19/04/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 130/95. PROCESSO PENALE - ATTI INTRODUTTIVI AL DIBATTIMENTO - QUESTIONI PRELIMINARI - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO - VALUTAZIONE DA PARTE DEL PRETORE - MANCATA PREVISIONE DEL POTERE DEL PRETORE DI PRENDERE VISIONE DEL FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 491, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il pretore possa prendere visione del fascicolo del pubblico ministero ai soli fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione d'incompetenza per territorio, coinvolge il nucleo essenziale del nuovo processo penale, giacche' pone in discussione proprio la separazione, tipica della scelta accusatoria, che distingue la fase delle indagini da quella del giudizio: separazione che il legislatore delegante prima, e quello delegato poi, hanno inteso rimarcare al punto di distinguere lo stesso "patrimonio delle conoscenze" del giudice a seconda del differente stadio in cui si articola il progredire della vicenda processuale. Tale disciplina non produce lesione dell'art. 24, secondo comma, Cost., in quanto l'imputato ha integrale conoscenza, ai sensi dell'art. 555, lett. g), cod. proc. pen., del contenuto del fascicolo del pubblico ministero, nonche' facolta' di estrarne copia, e quindi ampia possibilita' di sostenere adeguatamente ogni eccezione difensiva, in adempimento dell'onere previsto dall'art. 187, secondo comma, dello stesso codice; ne', data la parita' di mezzi difensivi tra imputati nel rito pretorile e avanti al tribunale, puo' concretarsi la violazione dell'art. 3 Cost.. Inoltre, non sussiste violazione dell'art. 25, primo comma, Cost., sia perche' nella norma impugnata, in conformita' ai principi piu' volte ribaditi dalla Corte al riguardo, restano sempre chiaramente determinati in anticipo i criteri in base ai quali la competenza deve essere stabilita, sia perche' l'imposizione di una disciplina particolarmente rigorosa per la proposizione dell'eccezione d'incompetenza territoriale corrisponde alla peculiare natura di tale competenza, per cui il legislatore puo' legittimamente ritenere, nella sua discrezionalita', di limitare la possibilita' di rilevarne i vizi a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma, Cost., dell'art. 491, primo comma, cod. proc. pen.). - Sul principio del limitato patrimonio di conoscenze del giudice del dibattimento, v. S. n. 91/1992. Sul principio del giudice naturale, anche in riferimento alla competenza per territorio, v., fra le altre, S. nn. 1/1965, 139/1971, 174/1975, 77/1977; O. n. 521/1991. red.: G. Conti

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte