Ordinanza 131/1995 (ECLI:IT:COST:1995:131)
Massima numero 21330
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
05/04/1995; Decisione del
05/04/1995
Deposito del 14/04/1995; Pubblicazione in G. U. 19/04/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 131/95. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - REQUISITI FORMALI - GENERICITA' DELLA RICHIESTA SIA IN ORDINE ALLA FORMULAZIONE DELLA IMPUTAZIONE SIA IN ORDINE ALLA INDICAZIONE DELLE FONTI DI PROVA - RITENUTA IMPOSSIBILITA' SIA DI EMETTERE UNA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE SIA DI DICHIARARE LA NULLITA' DELLA RICHIESTA - LAMENTATA CONSEGUENTE INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E SUGLI OBBLIGHI DI MOTIVAZIONE DELLE SENTENZE E DI ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO SU CUI SI BASA IL GIUDICE 'A QUO' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 131/95. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - REQUISITI FORMALI - GENERICITA' DELLA RICHIESTA SIA IN ORDINE ALLA FORMULAZIONE DELLA IMPUTAZIONE SIA IN ORDINE ALLA INDICAZIONE DELLE FONTI DI PROVA - RITENUTA IMPOSSIBILITA' SIA DI EMETTERE UNA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE SIA DI DICHIARARE LA NULLITA' DELLA RICHIESTA - LAMENTATA CONSEGUENTE INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E SUGLI OBBLIGHI DI MOTIVAZIONE DELLE SENTENZE E DI ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO SU CUI SI BASA IL GIUDICE 'A QUO' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non contrasta con le garanzie costituzionali del diritto di difesa e degli obblighi di motivazione delle sentenze e di esercizio dell'azione penale l'art. 417 cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo l'assunto del giudice 'a quo', di fronte a una richiesta di rinvio a giudizio assolutamente generica sia in ordine alla formulazione della imputazione sia in ordine alla indicazione delle fonti di prova, non consente al giudice dell'udienza preliminare di emettere una sentenza di non luogo a procedere come pure di dichiarare la nullita' della richiesta. E infatti, qualora nella richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pubblico ministero a norma dell'art. 417 cod. proc. pen. il fatto sia enunciato in termini di assoluta genericita', cosi' da incidere negativamente sullo svolgimento del contraddittorio e quindi sull'esercizio del diritto di difesa, il giudice dell'udienza preliminare ha il dovere di sollecitare il pubblico ministero a procedere alle necessarie integrazioni e precisazioni dell'imputazione, non diversamente da quanto deve ritenersi, come gia' affermato dalla Corte costituzionale, allorche' il giudice valuti che il fatto sia diverso da come descritto nella richiesta di rinvio a giudizio. Se, poi, il rilievo di genericita' riguarda la indicazione delle fonti di prova, poiche' quel che importa non e' tanto l'aspetto formale della loro indicazione nella richiesta quanto l'effettiva esistenza di esse nel fascicolo, il cui contenuto e' conoscibile dalla difesa, e' evidente che tale aspetto investe il merito della decisione che il giudice deve adottare al termine dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 424 cod. proc. pen.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 111 e 112 Cost., dell'art. 417 cod. proc. pen.). - Sul potere del giudice dell'udienza preliminare di invitare il pubblico ministero a modificare l'imputazione, quando ritenga che il fatto sia diverso da come enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, v. S. n. 88/1994. red.: G. Conti
Non contrasta con le garanzie costituzionali del diritto di difesa e degli obblighi di motivazione delle sentenze e di esercizio dell'azione penale l'art. 417 cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo l'assunto del giudice 'a quo', di fronte a una richiesta di rinvio a giudizio assolutamente generica sia in ordine alla formulazione della imputazione sia in ordine alla indicazione delle fonti di prova, non consente al giudice dell'udienza preliminare di emettere una sentenza di non luogo a procedere come pure di dichiarare la nullita' della richiesta. E infatti, qualora nella richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pubblico ministero a norma dell'art. 417 cod. proc. pen. il fatto sia enunciato in termini di assoluta genericita', cosi' da incidere negativamente sullo svolgimento del contraddittorio e quindi sull'esercizio del diritto di difesa, il giudice dell'udienza preliminare ha il dovere di sollecitare il pubblico ministero a procedere alle necessarie integrazioni e precisazioni dell'imputazione, non diversamente da quanto deve ritenersi, come gia' affermato dalla Corte costituzionale, allorche' il giudice valuti che il fatto sia diverso da come descritto nella richiesta di rinvio a giudizio. Se, poi, il rilievo di genericita' riguarda la indicazione delle fonti di prova, poiche' quel che importa non e' tanto l'aspetto formale della loro indicazione nella richiesta quanto l'effettiva esistenza di esse nel fascicolo, il cui contenuto e' conoscibile dalla difesa, e' evidente che tale aspetto investe il merito della decisione che il giudice deve adottare al termine dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 424 cod. proc. pen.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 111 e 112 Cost., dell'art. 417 cod. proc. pen.). - Sul potere del giudice dell'udienza preliminare di invitare il pubblico ministero a modificare l'imputazione, quando ritenga che il fatto sia diverso da come enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, v. S. n. 88/1994. red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte