Sentenza 134/1995 (ECLI:IT:COST:1995:134)
Massima numero 21348
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  20/04/1995;  Decisione del  20/04/1995
Deposito del 27/04/1995; Pubblicazione in G. U. 03/05/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 134/95. REGIONE BASILICATA - IMPIEGO PUBBLICO - NORME DI PEREQUAZIONE PER IL PERSONALE DESTINATARIO DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1982, N. 41, CONCERNENTE L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE AI SENSI DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616 - ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI SUPERIORI, GIA' CONCESSE A PERSONALE DIVERSO E CON DIVERSA PROFESSIONALITA' E FUNZIONI (DOCENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IMPEGNATI IN ATTIVITA' DIDATTICHE DI NATURA TEORICA), AL PERSONALE PROVENIENTE ('EX' D.P.R. N. 616/1977) DALLO STATO O DA ENTI DISCIOLTI, CON QUALIFICA DI ASSISTENTE TECNICO E CON FUNZIONI DI EDUCATORE O ASSISTENTE SOCIALE, GIA' INQUADRATO CON LEGGE REGIONALE N. 41/1982 NEL V LIVELLO FUNZIONALE E POI ASSEGNATO, CON LEGGE REGIONALE N. 6/1984, CON CRITERI DI SCORRIMENTO ECONOMICO AL VI LIVELLO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DI PARITA' DI TRATTAMENTO, NONCHE' DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRO PROFILO.

Testo
La legge della Regione Basilicata 23 dicembre 1982, n. 41 - in quanto prevede l'attribuzione delle funzioni superiori, gia' concesse a personale diverso e con diversa professionalita' e funzioni (docenti di formazione professionale impegnati in attivita' didattiche di natura teorica), al personale proveniente ('ex' d.P.R. n. 616/1977) dallo Stato o da Enti disciolti, con qualifica di assistente tecnico e con funzioni di educatore o assistente sociale, gia' inquadrato con legge regionale n. 41/1982 nel V livello funzionale e poi assegnato, con legge regionale n. 6/1984, con criteri di scorrimento economico al VI livello - opera una assimilazione priva di ragionevole giustificazione e lesiva dei principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost., poiche' tende indebitamente ad unificare, dietro un conclamato ma non dimostrato fine perequativo, categorie di personale non equiparabili nelle mansioni e nei profili professionali e che, in ragione della loro diversita', sono state sempre, fin dal loro primo inquadramento nel ruolo regionale, distintamente regolate dalla normativa intervenuta nel settore. Detta legge, inoltre, prevedendo un reinquadramento generalizzato ed automatico della categoria in questione ad un livello superiore, prescinde del tutto dalla valutazione - necessaria peraltro anche in relazione al fatto che la categoria professionale in oggetto, per la sua atipicita', e' caratterizzata da parametri differenziati di professionalita' non riconducibili alle tradizionali carriere amministrative dell'ente di appartenenza - delle mansioni concretamente svolte in precedenza dai singoli componenti la stessa categoria, con conseguente, ulteriore violazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 97 Cost.. Pertanto (assorbita la censura prospettata in relazione all'art. 117 Cost.) la suddetta legge va dichiarata costituzionalmente illegittima. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte