Sentenza 135/1995 (ECLI:IT:COST:1995:135)
Massima numero 21349
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
20/04/1995; Decisione del
20/04/1995
Deposito del 27/04/1995; Pubblicazione in G. U. 03/05/1995
Titolo
SENT. 135/95 A. PROCESSO PENALE - PROCESSO A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI - PROCEDIMENTI SPECIALI - INAPPLICABILITA' DELL'ISTITUTO DEL PATTEGGIAMENTO - LAMENTATA CONTRADDITTORIETA' CON LA PREVISIONE DELLA FACOLTA' DELL'IMPUTATO DI CHIEDERE IL GIUDIZIO ABBREVIATO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI MINORENNI E IMPUTATI MAGGIORENNI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 135/95 A. PROCESSO PENALE - PROCESSO A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI - PROCEDIMENTI SPECIALI - INAPPLICABILITA' DELL'ISTITUTO DEL PATTEGGIAMENTO - LAMENTATA CONTRADDITTORIETA' CON LA PREVISIONE DELLA FACOLTA' DELL'IMPUTATO DI CHIEDERE IL GIUDIZIO ABBREVIATO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI MINORENNI E IMPUTATI MAGGIORENNI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La scelta operata dal legislatore circa l'inapplicabilita' al processo minorile dell'istituto del "patteggiamento" non e' in contraddizione con la facolta', invece riconosciuta all'imputato minorenne, di chiedere il giudizio abbreviato. Difatti, in quest'ultimo giudizio l'accordo delle parti opera su un piano esclusivamente processuale, non incidendo, al contrario di quanto avviene nell'applicazione della pena su richiesta delle parti, sul contenuto della decisione ne' sugli effetti della sentenza del giudice che lo recepisce. Inoltre, anche se con la sentenza n. 251 del 1991 si e' ritenuta l'impossibilita' di riferire alla sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. natura di vera e propria sentenza di condanna, essa tuttavia, come esplicitamente affermato dalla legge (art. 445, comma 1, cod. proc. pen.) e altresi' riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, nonche' da quella del giudice ordinario di legittimita', e' per vari effetti equiparata alla prima. La "negozialita'" del contenuto della decisione e, insieme, l'equiparazione di questa a una sentenza di condanna costituiscono dunque elementi tali da far ritenere non contraddittorio e quindi non irragionevole aver escluso la richiesta di patteggiamento la' dove e' ammessa la richiesta di rito abbreviato da parte del minore. La non irragionevolezza di una simile scelta si desume, del resto, proprio dal carattere e dalla specificita' del processo penale minorile, nel quale sono previste misure (perdono giudiziale; sospensione del processo e messa alla prova; ecc.) che, in vista della finalita' primaria del recupero del minore, sarebbero precluse dal "patteggiamento". Tale aspetto induce altresi' a escludere una disparita' di trattamento tra l'imputato minorenne e l'imputato maggiorenne, data l'obiettiva diversita' delle situazioni poste a raffronto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 25, comma 1, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448). - Sulla natura della sentenza che applica la pena patteggiata, v. S. n. 251/1991, gia' citata nel testo, e O. n. 143/1993. Sulle esigenze proprie della giustizia penale minorile, v. di recente S. nn. 125/1992 e 168/1994, nonche' le massima B e C.. red.: G. Conti
La scelta operata dal legislatore circa l'inapplicabilita' al processo minorile dell'istituto del "patteggiamento" non e' in contraddizione con la facolta', invece riconosciuta all'imputato minorenne, di chiedere il giudizio abbreviato. Difatti, in quest'ultimo giudizio l'accordo delle parti opera su un piano esclusivamente processuale, non incidendo, al contrario di quanto avviene nell'applicazione della pena su richiesta delle parti, sul contenuto della decisione ne' sugli effetti della sentenza del giudice che lo recepisce. Inoltre, anche se con la sentenza n. 251 del 1991 si e' ritenuta l'impossibilita' di riferire alla sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. natura di vera e propria sentenza di condanna, essa tuttavia, come esplicitamente affermato dalla legge (art. 445, comma 1, cod. proc. pen.) e altresi' riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, nonche' da quella del giudice ordinario di legittimita', e' per vari effetti equiparata alla prima. La "negozialita'" del contenuto della decisione e, insieme, l'equiparazione di questa a una sentenza di condanna costituiscono dunque elementi tali da far ritenere non contraddittorio e quindi non irragionevole aver escluso la richiesta di patteggiamento la' dove e' ammessa la richiesta di rito abbreviato da parte del minore. La non irragionevolezza di una simile scelta si desume, del resto, proprio dal carattere e dalla specificita' del processo penale minorile, nel quale sono previste misure (perdono giudiziale; sospensione del processo e messa alla prova; ecc.) che, in vista della finalita' primaria del recupero del minore, sarebbero precluse dal "patteggiamento". Tale aspetto induce altresi' a escludere una disparita' di trattamento tra l'imputato minorenne e l'imputato maggiorenne, data l'obiettiva diversita' delle situazioni poste a raffronto. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 25, comma 1, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448). - Sulla natura della sentenza che applica la pena patteggiata, v. S. n. 251/1991, gia' citata nel testo, e O. n. 143/1993. Sulle esigenze proprie della giustizia penale minorile, v. di recente S. nn. 125/1992 e 168/1994, nonche' le massima B e C.. red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte