Sentenza 135/1995 (ECLI:IT:COST:1995:135)
Massima numero 21351
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
20/04/1995; Decisione del
20/04/1995
Deposito del 27/04/1995; Pubblicazione in G. U. 03/05/1995
Titolo
SENT. 135/95 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO E APPLICAZIONE DI PENA SU RICHIESTA - ANALOGIE E DIVERSITA' TRA I DUE ISTITUTI.
SENT. 135/95 C. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO E APPLICAZIONE DI PENA SU RICHIESTA - ANALOGIE E DIVERSITA' TRA I DUE ISTITUTI.
Testo
Sebbene siano riscontrabili alcune analogie tra il giudizio abbreviato e il "patteggiamento", in ragione della presenza in entrambi i riti dell'accordo tra accusa e difesa e dell'effetto che l'adozione del rito produce sulla commisurazione della pena, nondimeno, come la Corte costituzionale ha gia' rimarcato, mentre il giudizio abbreviato si riflette esclusivamente sul rito e sulla misura della eventuale pena, per cui la scelta di esso da parte dell'imputato, se comporta la decidibilita' allo stato degli atti, lascia tuttavia impregiudicati i poteri decisori del giudice, nell'applicazione di pena su richiesta delle parti, invece, il controllo del giudice consiste solo nella verifica della sussistenza dei presupposti per la sua ammissibilita', della correttezza della qualificazione giuridica del fatto e dell'applicazione o della comparazione delle circostanze, nonche' della congruita' della pena concordata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.; ditalche', a parte l'ipotesi della pronuncia di proscioglimento in presenza delle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen., la sentenza che applica la pena si ricollega in via diretta all'accordo tra imputato e pubblico ministero, e l'istituto, piu' che essere un rito speciale, e' una forma di definizione pattizia del contenuto della sentenza. - V. massima A. Sugli elementi di distinzione tra giudizio abbreviato e patteggiamento, v. S. nn. 66/1990, 251/1991, 265/1994. Sui poteri di controllo del giudice sulla richiesta di pena patteggiata, v. S. n. 313/1990. red.: G. Conti
Sebbene siano riscontrabili alcune analogie tra il giudizio abbreviato e il "patteggiamento", in ragione della presenza in entrambi i riti dell'accordo tra accusa e difesa e dell'effetto che l'adozione del rito produce sulla commisurazione della pena, nondimeno, come la Corte costituzionale ha gia' rimarcato, mentre il giudizio abbreviato si riflette esclusivamente sul rito e sulla misura della eventuale pena, per cui la scelta di esso da parte dell'imputato, se comporta la decidibilita' allo stato degli atti, lascia tuttavia impregiudicati i poteri decisori del giudice, nell'applicazione di pena su richiesta delle parti, invece, il controllo del giudice consiste solo nella verifica della sussistenza dei presupposti per la sua ammissibilita', della correttezza della qualificazione giuridica del fatto e dell'applicazione o della comparazione delle circostanze, nonche' della congruita' della pena concordata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, Cost.; ditalche', a parte l'ipotesi della pronuncia di proscioglimento in presenza delle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen., la sentenza che applica la pena si ricollega in via diretta all'accordo tra imputato e pubblico ministero, e l'istituto, piu' che essere un rito speciale, e' una forma di definizione pattizia del contenuto della sentenza. - V. massima A. Sugli elementi di distinzione tra giudizio abbreviato e patteggiamento, v. S. nn. 66/1990, 251/1991, 265/1994. Sui poteri di controllo del giudice sulla richiesta di pena patteggiata, v. S. n. 313/1990. red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte