Sentenza 136/1995 (ECLI:IT:COST:1995:136)
Massima numero 21352
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
20/04/1995; Decisione del
20/04/1995
Deposito del 27/04/1995; Pubblicazione in G. U. 03/05/1995
Titolo
SENT. 136/95 A. PROCESSO PENALE - PERSONE NON IMPUTATE E PERSONE NON SOTTOPOSTE A INDAGINI - DICHIARAZIONI INDIZIANTI DA ESSE RESE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - GARANZIE (SOSPENSIONE DELL'ESAME, AVVERTENZE, EVENTUALE INUTILIZZABILITA') - NON PREVISTA APPLICABILITA' DELLA NORMA NELL'IPOTESI DI DICHIARAZIONI INDIZIANTI RESE DAL FALLITO AL CURATORE NEL CORSO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE - PROSPETTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - QUESTIONE SOLLEVATA SULL'ERRONEO PRESUPPOSTO CHE NELLE DISPOSIZIONE IMPUGNATA L'ESPRESSIONE "AUTORITA' GIUDIZIARIA" SIA RIFERIBILE NON SOLTANTO AL GIUDICE PENALE E AL PUBBLICO MINISTERO, MA ANCHE AL GIUDICE CIVILE - NON FONDATEZZA.
SENT. 136/95 A. PROCESSO PENALE - PERSONE NON IMPUTATE E PERSONE NON SOTTOPOSTE A INDAGINI - DICHIARAZIONI INDIZIANTI DA ESSE RESE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - GARANZIE (SOSPENSIONE DELL'ESAME, AVVERTENZE, EVENTUALE INUTILIZZABILITA') - NON PREVISTA APPLICABILITA' DELLA NORMA NELL'IPOTESI DI DICHIARAZIONI INDIZIANTI RESE DAL FALLITO AL CURATORE NEL CORSO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE - PROSPETTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - QUESTIONE SOLLEVATA SULL'ERRONEO PRESUPPOSTO CHE NELLE DISPOSIZIONE IMPUGNATA L'ESPRESSIONE "AUTORITA' GIUDIZIARIA" SIA RIFERIBILE NON SOLTANTO AL GIUDICE PENALE E AL PUBBLICO MINISTERO, MA ANCHE AL GIUDICE CIVILE - NON FONDATEZZA.
Testo
Il riferimento all'autorita' giudiziaria, contenuto nell'art. 63 cod. proc. pen., in tema di dichiarazioni indizianti rese "all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria" da una persona non imputata o non sottoposta alle indagini, e' preordinato al solo fine di ricomprendere in tale nozione non soltanto il giudice penale, ma anche il pubblico ministero. Contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo', non puo' invece essere in essa ricondotto il giudice civile, il quale, pure ove in sede di interrogatorio formale vengano ammessi dalla parte fatti costituenti reato, non puo' certo fare ricorso al regime previsto dalla norma in questione, essendo, semmai, tenuto, ai sensi dell'art. 331, comma 4, cod. proc. pen., a redigere ed a trasmettere senza ritardo la denuncia al pubblico ministero. Non sussiste percio' la disparita' di disciplina tra curatore fallimentare e giudice civile posta a base della censura di violazione del principio di eguaglianza per la mancata estensione delle garanzie previste dall'art. 63, all'ipotesi di dichiarazioni indizianti rese dal fallito al curatore nel corso della procedura fallimentare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 63 cod. proc. pen.). red.: G. Conti
Il riferimento all'autorita' giudiziaria, contenuto nell'art. 63 cod. proc. pen., in tema di dichiarazioni indizianti rese "all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria" da una persona non imputata o non sottoposta alle indagini, e' preordinato al solo fine di ricomprendere in tale nozione non soltanto il giudice penale, ma anche il pubblico ministero. Contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo', non puo' invece essere in essa ricondotto il giudice civile, il quale, pure ove in sede di interrogatorio formale vengano ammessi dalla parte fatti costituenti reato, non puo' certo fare ricorso al regime previsto dalla norma in questione, essendo, semmai, tenuto, ai sensi dell'art. 331, comma 4, cod. proc. pen., a redigere ed a trasmettere senza ritardo la denuncia al pubblico ministero. Non sussiste percio' la disparita' di disciplina tra curatore fallimentare e giudice civile posta a base della censura di violazione del principio di eguaglianza per la mancata estensione delle garanzie previste dall'art. 63, all'ipotesi di dichiarazioni indizianti rese dal fallito al curatore nel corso della procedura fallimentare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 63 cod. proc. pen.). red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte