Sentenza 136/1995 (ECLI:IT:COST:1995:136)
Massima numero 21353
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
20/04/1995; Decisione del
20/04/1995
Deposito del 27/04/1995; Pubblicazione in G. U. 03/05/1995
Titolo
SENT. 136/95 B. PROCESSO PENALE - PERSONE NON IMPUTATE O NON SOTTOPOSTE A INDAGINI - DICHIARAZIONI INDIZIANTI DA ESSE RESE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - GARANZIE (SOSPENSIONE DELL'ESAME, AVVERTENZE, EVENTUALE INUTILIZZABILITA') PREVISTE DALL'ART. 63 COD. PROC. PEN. - NON PREVISTA APPLICABILITA' DELLA NORMA NELL'IPOTESI DI DICHIARAZIONI INDIZIANTI RESE DAL FALLITO AL CURATORE NEL CORSO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE - DEDOTTA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - CENSURA FORMULATA SUL NON CONDIVISIBILE ASSUNTO CHE IL DIVIETO DI TESTIMONIANZA SULLE DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO STABILITO DALL'ART. 62 STESSO CODICE RIGUARDO ALLE DICHIARAZIONI RESE NEL PROCESSO PENALE, SIA APPLICABILE ANCHE NEL CASO IN QUESTIONE - NON FONDATEZZA.
SENT. 136/95 B. PROCESSO PENALE - PERSONE NON IMPUTATE O NON SOTTOPOSTE A INDAGINI - DICHIARAZIONI INDIZIANTI DA ESSE RESE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - GARANZIE (SOSPENSIONE DELL'ESAME, AVVERTENZE, EVENTUALE INUTILIZZABILITA') PREVISTE DALL'ART. 63 COD. PROC. PEN. - NON PREVISTA APPLICABILITA' DELLA NORMA NELL'IPOTESI DI DICHIARAZIONI INDIZIANTI RESE DAL FALLITO AL CURATORE NEL CORSO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE - DEDOTTA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - CENSURA FORMULATA SUL NON CONDIVISIBILE ASSUNTO CHE IL DIVIETO DI TESTIMONIANZA SULLE DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO STABILITO DALL'ART. 62 STESSO CODICE RIGUARDO ALLE DICHIARAZIONI RESE NEL PROCESSO PENALE, SIA APPLICABILE ANCHE NEL CASO IN QUESTIONE - NON FONDATEZZA.
Testo
Nella questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 63 cod. proc. pen., per la mancata estensione delle garanzie ivi previste riguardo alle "dichiarazioni indizianti" rese da persone non imputate o non sottoposte a indagini, all'ipotesi di dichiarazioni rese al curatore, ai sensi dell'art. 49 della legge fallimentare, dal fallito non ancora sottoposto a procedimento penale per reati connessi al fallimento, non e' pertinente il richiamo al divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato, stabilito dall'art. 62 st. cod., divieto operante solo con riferimento alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento penale. Non potendo certo sostenersi che la procedura fallimentare sia preordinata alla verifica di una 'notitia criminis', e non avendo il giudice 'a quo' discriminato l'ipotesi in cui il fallito rivesta la qualita' di indagato da quella in cui, invece, tale qualita' non abbia ancora assunto, si rivela infondata la dedotta censura di violazione del diritto di difesa, in quanto soltanto nel primo caso possono profilarsi ostacoli all'utilizzazione delle dichiarazioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 63 cod. proc. pen.). - V. massime A e C. Circa il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato, v. S. n. 237/1993. Sulle dichiarazioni rese al curatore ai sensi dell'art. 49 legge fall., v. S. n. 69/1984. red.: G. Conti
Nella questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 63 cod. proc. pen., per la mancata estensione delle garanzie ivi previste riguardo alle "dichiarazioni indizianti" rese da persone non imputate o non sottoposte a indagini, all'ipotesi di dichiarazioni rese al curatore, ai sensi dell'art. 49 della legge fallimentare, dal fallito non ancora sottoposto a procedimento penale per reati connessi al fallimento, non e' pertinente il richiamo al divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato, stabilito dall'art. 62 st. cod., divieto operante solo con riferimento alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento penale. Non potendo certo sostenersi che la procedura fallimentare sia preordinata alla verifica di una 'notitia criminis', e non avendo il giudice 'a quo' discriminato l'ipotesi in cui il fallito rivesta la qualita' di indagato da quella in cui, invece, tale qualita' non abbia ancora assunto, si rivela infondata la dedotta censura di violazione del diritto di difesa, in quanto soltanto nel primo caso possono profilarsi ostacoli all'utilizzazione delle dichiarazioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 63 cod. proc. pen.). - V. massime A e C. Circa il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato, v. S. n. 237/1993. Sulle dichiarazioni rese al curatore ai sensi dell'art. 49 legge fall., v. S. n. 69/1984. red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte