Sentenza 136/1995 (ECLI:IT:COST:1995:136)
Massima numero 21354
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
20/04/1995; Decisione del
20/04/1995
Deposito del 27/04/1995; Pubblicazione in G. U. 03/05/1995
Titolo
SENT. 136/95 C. PROCESSO PENALE - PROVA DOCUMENTALE - RELAZIONE DEL CURATORE FALLIMENTARE - NATURA DI DOCUMENTO.
SENT. 136/95 C. PROCESSO PENALE - PROVA DOCUMENTALE - RELAZIONE DEL CURATORE FALLIMENTARE - NATURA DI DOCUMENTO.
Testo
Alla relazione del curatore fallimentare (entro la quale puo' essere contenuta l'indicazione di fatti appresi dal fallito) deve essere riconosciuta la natura di documento che, a norma dell'art. 234 cod. proc. pen., puo' essere acquisito ed utilizzato come prova. E cio' perche' la relazione non ha origine nel processo penale e non e' finalizzata ad esso, essendo diretta al giudice delegato e non al pubblico ministero; cosicche', anche se puo' contenere indicazioni utili ai fini delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, essa non costituisce di per se' una notizia di reato e, dunque, non puo' essere disciplinata come tale. - V. massima B. red.: G. Conti
Alla relazione del curatore fallimentare (entro la quale puo' essere contenuta l'indicazione di fatti appresi dal fallito) deve essere riconosciuta la natura di documento che, a norma dell'art. 234 cod. proc. pen., puo' essere acquisito ed utilizzato come prova. E cio' perche' la relazione non ha origine nel processo penale e non e' finalizzata ad esso, essendo diretta al giudice delegato e non al pubblico ministero; cosicche', anche se puo' contenere indicazioni utili ai fini delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, essa non costituisce di per se' una notizia di reato e, dunque, non puo' essere disciplinata come tale. - V. massima B. red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte