Ordinanza 137/1995 (ECLI:IT:COST:1995:137)
Massima numero 21355
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
20/04/1995; Decisione del
20/04/1995
Deposito del 27/04/1995; Pubblicazione in G. U. 03/05/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 137/95. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - POSSIBILITA' CHE IL DECRETO DI CITAZIONE SIA EMESSO SENZA CHE IL PUBBLICO MINISTERO ABBIA COMPIUTO ALCUNA INDAGINE E SENZA PRIMA SENTIRE L'IMPUTATO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 137/95. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - POSSIBILITA' CHE IL DECRETO DI CITAZIONE SIA EMESSO SENZA CHE IL PUBBLICO MINISTERO ABBIA COMPIUTO ALCUNA INDAGINE E SENZA PRIMA SENTIRE L'IMPUTATO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Pur dovendosi rilevare come l'impronta di accentuata semplificazione che il legislatore aveva inteso imprimere al rito pretorile si saldasse intimamente, per un verso, ad una rapida celebrazione della fase dibattimentale e, per l'altro, all'adeguata funzione di filtro che avrebbe dovuto svolgere l'auspicato massiccio ricorso ai procedimenti alternativi, sicche', risultando nella pratica spesso vanificati entrambi gli obiettivi, ha finito per entrare in crisi la coerenza stessa del modello processuale, vanno disattese le censure mosse all'art. 554, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al pubblico ministero di emettere il decreto di citazione a giudizio senza compiere alcuna indagine e senza prima "sentire" l'indagato, non essendo da un lato generalizzabile ad ogni ipotesi l'esigenza di compiere specifici atti di indagine, ne' potendo, sotto altro profilo, ritenersi costituzionalmente imposta l'audizione dell'indagato, giacche' questa si iscrive in una fase che per definizione precede l'esercizio dell'azione penale e la formulazione della imputazione, essenziali per consentire appieno un efficace e concreto esercizio del diritto di difesa. Del pari, nessuna violazione subisce il principio di uguaglianza, giacche' non sono fra loro comparabili situazioni soggettive eterogenee, quali sono quelle della parte offesa e dell'indagato, mentre le diversita' che caratterizzano il rito pretorile rispetto a quello ordinario sono state in piu' occasioni ritenute conformi all'invocato parametro, essendo le stesse in linea con il criterio di massima semplificazione che il legislatore delegante ha enunciato per connotare proprio quel tipo di procedimento. Infine, del tutto inconferente appare il richiamo all'art. 112 Cost., in quanto, ancorche' sulla base di una denuncia da parte di privati, la scelta se esercitare o meno l'azione penale spetta comunque e sempre al pubblico ministero. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 Cost., dell'art. 554, primo comma, cod. proc. pen.). - Sulla ragionevolezza della differenziata disciplina del rito pretorile rispetto a quello ordinario, v., da ultimo, O. n. 22/1995. red.: G. Conti
Pur dovendosi rilevare come l'impronta di accentuata semplificazione che il legislatore aveva inteso imprimere al rito pretorile si saldasse intimamente, per un verso, ad una rapida celebrazione della fase dibattimentale e, per l'altro, all'adeguata funzione di filtro che avrebbe dovuto svolgere l'auspicato massiccio ricorso ai procedimenti alternativi, sicche', risultando nella pratica spesso vanificati entrambi gli obiettivi, ha finito per entrare in crisi la coerenza stessa del modello processuale, vanno disattese le censure mosse all'art. 554, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al pubblico ministero di emettere il decreto di citazione a giudizio senza compiere alcuna indagine e senza prima "sentire" l'indagato, non essendo da un lato generalizzabile ad ogni ipotesi l'esigenza di compiere specifici atti di indagine, ne' potendo, sotto altro profilo, ritenersi costituzionalmente imposta l'audizione dell'indagato, giacche' questa si iscrive in una fase che per definizione precede l'esercizio dell'azione penale e la formulazione della imputazione, essenziali per consentire appieno un efficace e concreto esercizio del diritto di difesa. Del pari, nessuna violazione subisce il principio di uguaglianza, giacche' non sono fra loro comparabili situazioni soggettive eterogenee, quali sono quelle della parte offesa e dell'indagato, mentre le diversita' che caratterizzano il rito pretorile rispetto a quello ordinario sono state in piu' occasioni ritenute conformi all'invocato parametro, essendo le stesse in linea con il criterio di massima semplificazione che il legislatore delegante ha enunciato per connotare proprio quel tipo di procedimento. Infine, del tutto inconferente appare il richiamo all'art. 112 Cost., in quanto, ancorche' sulla base di una denuncia da parte di privati, la scelta se esercitare o meno l'azione penale spetta comunque e sempre al pubblico ministero. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 Cost., dell'art. 554, primo comma, cod. proc. pen.). - Sulla ragionevolezza della differenziata disciplina del rito pretorile rispetto a quello ordinario, v., da ultimo, O. n. 22/1995. red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte