Ordinanza 139/1995 (ECLI:IT:COST:1995:139)
Massima numero 21357
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  20/04/1995;  Decisione del  20/04/1995
Deposito del 27/04/1995; Pubblicazione in G. U. 03/05/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 139/95. LAVORO (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CONTROVERSIE PER CREDITI DEL LAVORATORE - CUMULO DEGLI INTERESSI LEGALI E DELLA RIVALUTAZIONE SULLE SOMME RELATIVE - LAMENTATA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO, A SEGUITO DELL'AUMENTO DEL DIECI PER CENTO DEL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI, RISPETTO ALLA DISCIPLINA GENERALE DEI CREDITI PECUNIARI - ESCLUSIONE - RICHIAMO A PRECEDENTE DECISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Secondo l'interpretazione consolidata dalla Corte di cassazione (superata ora dall'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, peraltro non applicabile nel caso di specie) gli interessi previsti dall'art. 429 cod. proc. civ. hanno natura di interessi corrispettivi e pertanto, a differenza di quelli previsti dall'art. 1224 cod. civ., sono cumulabili con la rivalutazione della somma dovuta. La tutela privilegiata dei crediti di lavoro, che ne risulta, non e' tuttavia in contrasto - come la Corte costituzionale ha gia', del resto, riconosciuto - con i principi di eguaglianza e ragionevolezza, in quanto e' giustificata dalla rilevanza costituzionale dei crediti medesimi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 429, comma 3, cod. proc. civ.). - S. n. 207/1994. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte