Sentenza 143/1995 (ECLI:IT:COST:1995:143)
Massima numero 21366
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
04/05/1995; Decisione del
04/05/1995
Deposito del 04/05/1995; Pubblicazione in G. U. 10/05/1995
Titolo
SENT. 143/95 C. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - IMPOSTA STRAORDINARIA SUI DEPOSITI BANCARI E POSTALI PER L'ANNO 1992 - DENUNCIATA INCIDENZA SUL PATRIMONIO FINANZIARIO ANZICHE' SU UN REDDITO EFFETTIVO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 143/95 C. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - IMPOSTA STRAORDINARIA SUI DEPOSITI BANCARI E POSTALI PER L'ANNO 1992 - DENUNCIATA INCIDENZA SUL PATRIMONIO FINANZIARIO ANZICHE' SU UN REDDITO EFFETTIVO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il tributo del sei per mille istituito per l'anno 1992 sui depositi bancari e postali e' un'imposta straordinaria connotata da modalita' eccezionali ed inserita in un contesto di misure finanziarie di carattere generale, nell'ambito del quale il prelievo sui depositi, nel colpire un peculiare indice di capacita' contributiva, incide sui depositi stessi con un'aliquota invero di contenuta entita', tale da non potersi ragionevolmente considerare ablativa del patrimonio del soggetto. In relazione a siffatte caratteristiche non puo', pertanto, dirsi che il legislatore abbia travalicato i limiti del discrezionale apprezzamento al medesimo spettante; tanto piu' che trattasi di un'imposizione 'una tantum' e, quindi, tale da non alterare, secondo un canone valutativo altra volta fatto proprio dalla Corte, il sistema tributario considerato in tutte le sue componenti. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 7, d.l. 11 luglio 1992 n. 333 - come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359 - prospettata in riferimento all'art. 53 Cost., sotto il profilo che il prelievo presenterebbe le caratteristiche di un'imposta sul patrimonio finanziario e non su un reddito effettivo, in contrasto con il principio di capacita' contributiva). - S. n. 159/1985. red.: L.I. rev.: S.P.
Il tributo del sei per mille istituito per l'anno 1992 sui depositi bancari e postali e' un'imposta straordinaria connotata da modalita' eccezionali ed inserita in un contesto di misure finanziarie di carattere generale, nell'ambito del quale il prelievo sui depositi, nel colpire un peculiare indice di capacita' contributiva, incide sui depositi stessi con un'aliquota invero di contenuta entita', tale da non potersi ragionevolmente considerare ablativa del patrimonio del soggetto. In relazione a siffatte caratteristiche non puo', pertanto, dirsi che il legislatore abbia travalicato i limiti del discrezionale apprezzamento al medesimo spettante; tanto piu' che trattasi di un'imposizione 'una tantum' e, quindi, tale da non alterare, secondo un canone valutativo altra volta fatto proprio dalla Corte, il sistema tributario considerato in tutte le sue componenti. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 7, d.l. 11 luglio 1992 n. 333 - come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359 - prospettata in riferimento all'art. 53 Cost., sotto il profilo che il prelievo presenterebbe le caratteristiche di un'imposta sul patrimonio finanziario e non su un reddito effettivo, in contrasto con il principio di capacita' contributiva). - S. n. 159/1985. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte