Sentenza 143/1995 (ECLI:IT:COST:1995:143)
Massima numero 21367
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
04/05/1995; Decisione del
04/05/1995
Deposito del 04/05/1995; Pubblicazione in G. U. 10/05/1995
Titolo
SENT. 143/95 D. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - IMPOSTA STRAORDINARIA SUI DEPOSITI BANCARI E POSTALI PER L'ANNO 1992 - DENUNCIATA INCIDENZA SU SALDI CONTABILI ASTRATTI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 143/95 D. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - IMPOSTA STRAORDINARIA SUI DEPOSITI BANCARI E POSTALI PER L'ANNO 1992 - DENUNCIATA INCIDENZA SU SALDI CONTABILI ASTRATTI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La peculiare configurazione dell'imposta straordinaria del sei per mille sui depositi bancari e postali, istituita per l'anno 1992, e' ancorata all'esigenza di individuare un meccanismo di immediato accertamento e di agevole riscossione dell'imposta medesima. Nel necessario bilanciamento di interessi fra esigenze finanziarie della collettivita' e tutela delle ragioni del contribuente, il legislatore ha assunto i saldi contabili, alla data del 9 luglio 1992, come normalmente rappresentativi di mezzi patrimoniali propri del titolare del conto, ed espressivi, percio', di quella ricchezza che, in se', puo' ben essere reputata indice di capacita' contributiva. Ma anche a considerare casi di eventuale non coincidenza fra titolare del deposito ed effettivo titolare dei mezzi finanziari depositati, non per questo puo' dirsi venir meno il detto presupposto della capacita' contributiva, trattandosi di imposta che colpisce il bene indice della ricchezza nella sua oggettivita' e che, pertanto, non irragionevolmente e' posta a carico di colui che ne risulta detentore, indipendentemente da eventuali rapporti sottostanti con altri soggetti, nell'ambito dei quali trovera' definizione il problema della ritenuta subita dal titolare del conto. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 7, d.l. 11 luglio 1992 n. 333 - come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359 - prospettata in riferimento all'art. 53 Cost., sotto il profilo della dedotta incidenza del prelievo su saldi contabili astratti). - v. S. n. 574/1988. red.: L.I. rev.: S.P.
La peculiare configurazione dell'imposta straordinaria del sei per mille sui depositi bancari e postali, istituita per l'anno 1992, e' ancorata all'esigenza di individuare un meccanismo di immediato accertamento e di agevole riscossione dell'imposta medesima. Nel necessario bilanciamento di interessi fra esigenze finanziarie della collettivita' e tutela delle ragioni del contribuente, il legislatore ha assunto i saldi contabili, alla data del 9 luglio 1992, come normalmente rappresentativi di mezzi patrimoniali propri del titolare del conto, ed espressivi, percio', di quella ricchezza che, in se', puo' ben essere reputata indice di capacita' contributiva. Ma anche a considerare casi di eventuale non coincidenza fra titolare del deposito ed effettivo titolare dei mezzi finanziari depositati, non per questo puo' dirsi venir meno il detto presupposto della capacita' contributiva, trattandosi di imposta che colpisce il bene indice della ricchezza nella sua oggettivita' e che, pertanto, non irragionevolmente e' posta a carico di colui che ne risulta detentore, indipendentemente da eventuali rapporti sottostanti con altri soggetti, nell'ambito dei quali trovera' definizione il problema della ritenuta subita dal titolare del conto. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 7, d.l. 11 luglio 1992 n. 333 - come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359 - prospettata in riferimento all'art. 53 Cost., sotto il profilo della dedotta incidenza del prelievo su saldi contabili astratti). - v. S. n. 574/1988. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte