Sentenza 143/1995 (ECLI:IT:COST:1995:143)
Massima numero 21368
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  04/05/1995;  Decisione del  04/05/1995
Deposito del 04/05/1995; Pubblicazione in G. U. 10/05/1995
Massime associate alla pronuncia:  21364  21365  21366  21367  21369  21370


Titolo
SENT. 143/95 E. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - IMPOSTA STRAORDINARIA SUI DEPOSITI BANCARI E POSTALI PER L'ANNO 1992 - DENUNCIATO CARATTERE PROPORZIONALE DELL'IMPOSIZIONE ED INGIUSTIFICATA LIMITAZIONE DI ESSA A FORME DI IMPIEGO DEL RISPARMIO POCO REMUNERATIVE - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO E DELLA PROGRESSIVITA' NELL'IMPOSIZIONE FISCALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il tributo straordinario del sei per mille sui depositi bancari e postali non puo' dirsi illegittimo per il carattere proporzionale, anziche' progressivo, dell'imposizione cui da' luogo, giacche' il principio di progressivita' e' da rapportare al complesso del sistema tributario e non invece a ciascun tributo, venendo cosi', in definitiva, a governare le imposte personali. Quanto, poi, all'assunto che la norma avrebbe colpito risparmi in gran misura di minima entita' lasciando inalterati patrimoni piu' cospicui, investiti in utilizzi piu' remunerativi, la censura, per trovare ingresso in sede di giudizio di costituzionalita', avrebbe dovuto precisare i termini della diversa disciplina che si intende porre a comparazione con quella denunciata: la mancanza di indicazioni al riguardo non consente ne' di apprezzare di quali fattispecie si tratti, ne' di valutare quali siano le ragioni per le quali esse siano rimaste al di fuori della disciplina denunciata, ne' di verificare il rapporto che eventualmente possa intercorrere fra le due normative in comparazione, alla stregua, oltretutto, del principio secondo il quale, nel giudizio di costituzionalita', il riequilibrio delle situazioni avviene attraverso il ripristino della normativa generale e non attraverso l'estensione delle discipline derogatorie. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 7, d.l. 11 luglio 1992 n. 333 - come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359 - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.). - v. S. n. 263/1994; nel senso che la capacita' contributiva esige che a situazioni diverse facciano riscontro trattamenti tributari diseguali, S. n. 120/1972. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte