Sentenza 143/1995 (ECLI:IT:COST:1995:143)
Massima numero 21369
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  04/05/1995;  Decisione del  04/05/1995
Deposito del 04/05/1995; Pubblicazione in G. U. 10/05/1995
Massime associate alla pronuncia:  21364  21365  21366  21367  21368  21370


Titolo
SENT. 143/95 F. TRIBUTI (IMPOSTE E TASSE) - IMPOSTA STRAORDINARIA SUI DEPOSITI BANCARI E POSTALI PER L'ANNO 1992 - DENUNCIATA IMPOSSIBILITA', PER I SOGGETTI D'IMPOSTA NON IN POSSESSO DI SCRITTURE CONTABILI, DI PROVARE L'AMMONTARE EFFETTIVO DEL SALDO SU CUI E' CALCOLATA L'IMPOSTA - ASSERITA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'imposta straordinaria del sei per mille sui depositi bancari e postali non e' censurabile sotto il profilo che solo ai possessori di scritture contabili sarebbe consentita la prova dell'effettiva entita' del saldo disponibile alla data del 9 luglio 1992: la infondatezza della doglianza discende dall'errato presupposto interpretativo dal quale il remittente muove, consistente nel riferire la previsione normativa ai contribuenti, anziche' alle aziende di credito, tenute ad operare la ritenuta, per l'appunto, sui saldi risultanti dalle loro scritture contabili. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 7, d.l. 11 luglio 1992 n. 333, come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte