Sentenza 144/1995 (ECLI:IT:COST:1995:144)
Massima numero 21371
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
04/05/1995; Decisione del
04/05/1995
Deposito del 04/05/1995; Pubblicazione in G. U. 10/05/1995
Massime associate alla pronuncia:
21372
Titolo
SENT. 144/95 A. PROCESSO PENALE - NORME DI ATTUAZIONE - DIFENSORE DI UFFICIO - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA IN RAFFRONTO ALLA DIVERSA SITUAZIONE DELLA DIFESA FIDUCIARIA - ESCLUSIONE - INDISPONIBILITA' DEL DIRITTO DI DIFESA - COERENZA DELL'OBBLIGO DELL'IMPUTATO ABBIENTE DI RETRIBUIRE UN'ATTIVITA' DI CUI HA BENEFICIATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 144/95 A. PROCESSO PENALE - NORME DI ATTUAZIONE - DIFENSORE DI UFFICIO - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA IN RAFFRONTO ALLA DIVERSA SITUAZIONE DELLA DIFESA FIDUCIARIA - ESCLUSIONE - INDISPONIBILITA' DEL DIRITTO DI DIFESA - COERENZA DELL'OBBLIGO DELL'IMPUTATO ABBIENTE DI RETRIBUIRE UN'ATTIVITA' DI CUI HA BENEFICIATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non contrasta con il principio di uguaglianza, sotto il profilo della identita' di trattamento di situazioni diverse, l'obbligo dell'imputato abbiente di retribuire il difensore d'ufficio, in raffronto all'analogo obbligo cui e' tenuto l'imputato che abbia nominato un difensore in virtu' di un contratto di prestazione d'opera intellettuale a norma dell'art. 2230 cod. civ., trattandosi di un'obbligazione funzionale all'esercizio del diritto di difesa, al quale, come piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, l'imputato non puo' rinunciare, quale che sia la fonte, normativa o contrattuale, da cui trae origine l'attivita' del difensore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 31 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271). - Sulla irrinunciabilita' del diritto di difesa, v. S. nn. 125/1979 e 188/1980. red.: G. Conti
Non contrasta con il principio di uguaglianza, sotto il profilo della identita' di trattamento di situazioni diverse, l'obbligo dell'imputato abbiente di retribuire il difensore d'ufficio, in raffronto all'analogo obbligo cui e' tenuto l'imputato che abbia nominato un difensore in virtu' di un contratto di prestazione d'opera intellettuale a norma dell'art. 2230 cod. civ., trattandosi di un'obbligazione funzionale all'esercizio del diritto di difesa, al quale, come piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, l'imputato non puo' rinunciare, quale che sia la fonte, normativa o contrattuale, da cui trae origine l'attivita' del difensore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 31 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271). - Sulla irrinunciabilita' del diritto di difesa, v. S. nn. 125/1979 e 188/1980. red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte