Sentenza 144/1995 (ECLI:IT:COST:1995:144)
Massima numero 21372
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
04/05/1995; Decisione del
04/05/1995
Deposito del 04/05/1995; Pubblicazione in G. U. 10/05/1995
Massime associate alla pronuncia:
21371
Titolo
SENT. 144/95 B. PROCESSO PENALE - NORME DI ATTUAZIONE - DIFENSORE DI UFFICIO - OBBLIGO DI RETRIBUZIONE A CARICO DELL'IMPUTATO ABBIENTE - RITENUTA MANCANZA NELLA LEGGE DI DELEGA DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI CUI LA NORMA SIA RICOLLEGABILE - NON CONDIVISIBILITA' DI TALE ASSUNTO ALLA LUCE DELLA DIRETTIVA DI CUI ALL'ART. 2, N. 105, DELLA LEGGE STESSA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 144/95 B. PROCESSO PENALE - NORME DI ATTUAZIONE - DIFENSORE DI UFFICIO - OBBLIGO DI RETRIBUZIONE A CARICO DELL'IMPUTATO ABBIENTE - RITENUTA MANCANZA NELLA LEGGE DI DELEGA DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI CUI LA NORMA SIA RICOLLEGABILE - NON CONDIVISIBILITA' DI TALE ASSUNTO ALLA LUCE DELLA DIRETTIVA DI CUI ALL'ART. 2, N. 105, DELLA LEGGE STESSA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La previsione dell'art. 31 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, secondo cui l'attivita' del difensore di ufficio e' in ogni caso retribuita, lungi dal presentare aspetti di incompatibilita' con le scelte operate dal legislatore delegante, costituisce nulla piu' che il naturale corollario di quanto previsto dalla direttiva 105 della legge-delega, giacche' il legislatore delegato ha coerentemente ritenuto che la retribuzione del difensore di ufficio, peraltro gia' sancita dall'art. 4 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale del 1930, fosse prescrizione intimamente correlata al fine di assicurare quella "effettivita'" cui la disciplina della difesa di ufficio, secondo la direttiva, doveva essere informata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dell'art. 31 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271). red.: G. Conti
La previsione dell'art. 31 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, secondo cui l'attivita' del difensore di ufficio e' in ogni caso retribuita, lungi dal presentare aspetti di incompatibilita' con le scelte operate dal legislatore delegante, costituisce nulla piu' che il naturale corollario di quanto previsto dalla direttiva 105 della legge-delega, giacche' il legislatore delegato ha coerentemente ritenuto che la retribuzione del difensore di ufficio, peraltro gia' sancita dall'art. 4 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale del 1930, fosse prescrizione intimamente correlata al fine di assicurare quella "effettivita'" cui la disciplina della difesa di ufficio, secondo la direttiva, doveva essere informata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dell'art. 31 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271). red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte