Sentenza 149/1995 (ECLI:IT:COST:1995:149)
Massima numero 21381
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
04/05/1995; Decisione del
04/05/1995
Deposito del 05/05/1995; Pubblicazione in G. U. 10/05/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 149/95. PROCEDIMENTO CIVILE - GIURAMENTO DI TESTIMONI - FORMULA - AMMONIZIONE SULL'IMPORTANZA RELIGIOSA DELL'ATTO, SE CREDENTE, E OBBLIGO DEL TESTE DI PRONUNCIARE LE PAROLE "LO GIURO" - MANCATA PREVISIONE DI SEMPLICE FORMULA D'IMPEGNO A DIRE LA VERITA' SIMILE A QUELLA DEL NUOVO PROCESSO PENALE - INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI DISCIPLINA NELLA GARANZIA DELLA LIBERTA' DI COSCIENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRO PROFILO.
SENT. 149/95. PROCEDIMENTO CIVILE - GIURAMENTO DI TESTIMONI - FORMULA - AMMONIZIONE SULL'IMPORTANZA RELIGIOSA DELL'ATTO, SE CREDENTE, E OBBLIGO DEL TESTE DI PRONUNCIARE LE PAROLE "LO GIURO" - MANCATA PREVISIONE DI SEMPLICE FORMULA D'IMPEGNO A DIRE LA VERITA' SIMILE A QUELLA DEL NUOVO PROCESSO PENALE - INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI DISCIPLINA NELLA GARANZIA DELLA LIBERTA' DI COSCIENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRO PROFILO.
Testo
L'asimmetria sussistente nell'ordinamento quanto alla differente tutela accordata alla liberta' di coscienza del testimone nel processo penale e in quello civile manifesta un'irragionevole disparita' di trattamento in relazione alla protezione di un diritto inviolabile dell'uomo, la liberta' di coscienza, che, come tale, esige una garanzia uniforme o, almeno omogenea nei vari ambiti in cui si esplica. Pertanto al fine di assicurare tale pari tutela al valore della liberta' di coscienza riguardo all'obbligo del testimone di impegnarsi a dire la verita', si impone l'estensione all'art. 251, secondo comma, cod. proc. civ. della disciplina e della formula previste dall'art. 497, secondo comma, cod. proc. pen., - assunte dal giudice rimettente a 'tertium comparationis' - le quali sono scevre da qualsiasi riferimento a prestazioni di giuramento. Del resto, anche se il particolare profilo sottoposto al presente giudizio non consente di oltrepassare i confini del giuramento del testimone e di affrontare il problema del giuramento in generale (anche alla luce dell'art. 54 della Costituzione), non e' senza significato sottolineare che la soluzione prescelta dal legislatore per il processo penale rappresenta un'attuazione del "principio supremo della laicita' dello Stato, che e' uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica": principio che - come la Corte ha affermato - "implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della liberta' di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale". Pertanto - assorbito il profilo dedotto in riferimento all'art. 24 Cost. - deve dichiararsi la illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 19 Cost., dell'art. 251, secondo comma, codice di procedura civile: a) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore <> anziche' stabilire che il giudice istruttore <>; b) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore <> anziche' stabilire che il giudice istruttore <>; c) nella parte in cui prevede: <>. - v. S. nn. 203/1989; 195/1993; 259/1990; 117/1979; 467/1991; 422/1993; 234/1994. red.: G. Leo
L'asimmetria sussistente nell'ordinamento quanto alla differente tutela accordata alla liberta' di coscienza del testimone nel processo penale e in quello civile manifesta un'irragionevole disparita' di trattamento in relazione alla protezione di un diritto inviolabile dell'uomo, la liberta' di coscienza, che, come tale, esige una garanzia uniforme o, almeno omogenea nei vari ambiti in cui si esplica. Pertanto al fine di assicurare tale pari tutela al valore della liberta' di coscienza riguardo all'obbligo del testimone di impegnarsi a dire la verita', si impone l'estensione all'art. 251, secondo comma, cod. proc. civ. della disciplina e della formula previste dall'art. 497, secondo comma, cod. proc. pen., - assunte dal giudice rimettente a 'tertium comparationis' - le quali sono scevre da qualsiasi riferimento a prestazioni di giuramento. Del resto, anche se il particolare profilo sottoposto al presente giudizio non consente di oltrepassare i confini del giuramento del testimone e di affrontare il problema del giuramento in generale (anche alla luce dell'art. 54 della Costituzione), non e' senza significato sottolineare che la soluzione prescelta dal legislatore per il processo penale rappresenta un'attuazione del "principio supremo della laicita' dello Stato, che e' uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica": principio che - come la Corte ha affermato - "implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della liberta' di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale". Pertanto - assorbito il profilo dedotto in riferimento all'art. 24 Cost. - deve dichiararsi la illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 19 Cost., dell'art. 251, secondo comma, codice di procedura civile: a) nella parte in cui prevede che il giudice istruttore <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 19
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 54
Altri parametri e norme interposte