Ordinanza 150/1995 (ECLI:IT:COST:1995:150)
Massima numero 21382
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
04/05/1995; Decisione del
04/05/1995
Deposito del 05/05/1995; Pubblicazione in G. U. 10/05/1995
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 150/95. PROCESSO PENALE - GIUDIZI SU REATI OMISSIVI PERMANENTI (NELLA SPECIE: PER DISERZIONE) - EFFETTI - INTERRUZIONE DELLA PERMANENZA A SEGUITO DELLA CONDANNA - ASSOGGETTABILITA' A NUOVO PROCEDIMENTO PENALE IN RELAZIONE ALLA PERMANENZA DELLA CONDOTTA SUCCESSIVA ALLA CONDANNA - POSSIBILITA' CHE PER UN UNICO REATO PERMANENTE SIA IRROGATA UNA SANZIONE COMPLESSIVA SUPERIORE A QUELLA EDITTALMENTE PREVISTA PER IL REATO - FATTISPECIE RIGUARDANTE IL REATO MILITARE DI DISERZIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE, DI LEGALITA' DELLA PENA E DI UGUAGLIANZA - NON RICONDUCIBILITA' DELLA QUESTIONE ALLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 150/95. PROCESSO PENALE - GIUDIZI SU REATI OMISSIVI PERMANENTI (NELLA SPECIE: PER DISERZIONE) - EFFETTI - INTERRUZIONE DELLA PERMANENZA A SEGUITO DELLA CONDANNA - ASSOGGETTABILITA' A NUOVO PROCEDIMENTO PENALE IN RELAZIONE ALLA PERMANENZA DELLA CONDOTTA SUCCESSIVA ALLA CONDANNA - POSSIBILITA' CHE PER UN UNICO REATO PERMANENTE SIA IRROGATA UNA SANZIONE COMPLESSIVA SUPERIORE A QUELLA EDITTALMENTE PREVISTA PER IL REATO - FATTISPECIE RIGUARDANTE IL REATO MILITARE DI DISERZIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE, DI LEGALITA' DELLA PENA E DI UGUAGLIANZA - NON RICONDUCIBILITA' DELLA QUESTIONE ALLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Il principio della "interruzione giudiziale della permanenza", da cui, secondo la prospettazione dei giudici 'a quibus', puo' derivare che per un unico reato permanente, per il quale la permanenza sia una o piu' volte giudizialmente interrotta, sia irrogabile un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente previsto per il reato medesimo, non discende dalla applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., dal momento che questa disposizione afferma soltanto il principio in forza del quale chi e' stato prosciolto o condannato con sentenza divenuta irrevocabile, non puo' essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto ('ne bis in idem'). Nella fattispecie, riguardante il reato di cui all'art. 148, n. 2, cod. pen. mil. pace (diserzione), contestato a soggetti gia' condannati per il reato di mancanza alla chiamata in relazione alla perdurante omessa presentazione alle armi proseguita dopo la condanna, l'effetto lamentato dai giudici rimettenti deriva infatti dalla configurazione data dal legislatore ai reati di assenza dal servizio e dalle altre norme che disciplinano la prescrizione del reato permanente (art. 158 cod. pen. e, soprattutto, art. 68 cod. pen. mil. pace) e l'estinzione dell'obbligo del servizio militare (art. 9 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237). Non possono quindi essere prese in considerazione, in quanto indirizzate a una disposizione non contenente la disciplina impugnata, le censure di violazione dei principi di personalita' della responsabilita' penale, di legalita' e di uguaglianza mosse dai giudici 'a quibus' all'art. 649 cod. proc. pen. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, Cost., dell'art. 649 cod. proc. pen.). red.: G. Conti
Il principio della "interruzione giudiziale della permanenza", da cui, secondo la prospettazione dei giudici 'a quibus', puo' derivare che per un unico reato permanente, per il quale la permanenza sia una o piu' volte giudizialmente interrotta, sia irrogabile un complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente previsto per il reato medesimo, non discende dalla applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., dal momento che questa disposizione afferma soltanto il principio in forza del quale chi e' stato prosciolto o condannato con sentenza divenuta irrevocabile, non puo' essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto ('ne bis in idem'). Nella fattispecie, riguardante il reato di cui all'art. 148, n. 2, cod. pen. mil. pace (diserzione), contestato a soggetti gia' condannati per il reato di mancanza alla chiamata in relazione alla perdurante omessa presentazione alle armi proseguita dopo la condanna, l'effetto lamentato dai giudici rimettenti deriva infatti dalla configurazione data dal legislatore ai reati di assenza dal servizio e dalle altre norme che disciplinano la prescrizione del reato permanente (art. 158 cod. pen. e, soprattutto, art. 68 cod. pen. mil. pace) e l'estinzione dell'obbligo del servizio militare (art. 9 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237). Non possono quindi essere prese in considerazione, in quanto indirizzate a una disposizione non contenente la disciplina impugnata, le censure di violazione dei principi di personalita' della responsabilita' penale, di legalita' e di uguaglianza mosse dai giudici 'a quibus' all'art. 649 cod. proc. pen. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, Cost., dell'art. 649 cod. proc. pen.). red.: G. Conti
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 1
Altri parametri e norme interposte