Sentenza 152/1995 (ECLI:IT:COST:1995:152)
Massima numero 21384
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  04/05/1995;  Decisione del  04/05/1995
Deposito del 08/05/1995; Pubblicazione in G. U. 12/05/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 152/95. REGIONE ABRUZZO - SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA SANITARIA - APPLICAZIONE - POSSIBILITA' DI ESTINZIONE, IN BASE A LEGGE REGIONALE, MEDIANTE PAGAMENTO RIDOTTO, QUANDO IL MINIMO NON SIA SPECIFICAMENTE INDICATO, NELLA SOLA MISURA DI UN TERZO DEL MASSIMO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LEGGE STATALE PER CUI L'ESTINZIONE E' POSSIBILE, SE ALL'INTERESSATO CONVENGA, ANCHE MEDIANTE IL PAGAMENTO DEL DOPPIO DEL MINIMO (DETERMINABILE, SE NON SPECIFICAMENTE INDICATO, IN BASE ALLA DISCIPLINA GENERALE) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 6, secondo comma, della legge della Regione Abruzzo 19 luglio 1984, n. 47 (concernente l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria) laddove statuisce che nel caso in cui non sia previsto il minimo della sanzione ma solo il massimo, il pagamento ridotto e' consentito nella sola misura di un terzo del massimo, e' in contrasto con il principio stabilito dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - che per il suo rilievo nel contesto della disciplina generale in tema di sanzioni amministrative, e' vincolante per il legislatore regionale - secondo il quale le sanzioni amministrative possono essere estinte anche mediante il pagamento di una somma, se piu' favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione edittale. Non vale infatti opporre che, quando la sanzione risulti fissata solo nel massimo, non sussista la possibilita' di individuare per la stessa un minimo, giacche' anche per le sanzioni indicate solo nel massimo e sprovviste di un minimo specifico e' pur sempre possibile individuare un minimo nella disciplina generale posta per ciascun tipo di sanzione (nella specie, secondo la giurisprudenza della Cassazione, trattandosi di sanzione amministrativa derivante da contravvenzione depenalizzata, nelle disposizioni dell'art. 26 cod. pen. sull'ammenda). La norma su indicata va pertanto dichiarata illegittima per violazione dei limiti della competenza regionale. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  24/11/1981  n. 689  art. 16