Sentenza 153/1995 (ECLI:IT:COST:1995:153)
Massima numero 21375
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
05/05/1995; Decisione del
05/05/1995
Deposito del 08/05/1995; Pubblicazione in G. U. 12/05/1995
Titolo
SENT. 153/95 C. LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - SOPRAVVENIRE DI NORME, CONTENUTE IN LEGGI STATALI, RECANTI PRINCIPI CHE COSTITUISCONO LIMITE ALL'ESERCIZIO DI COMPETENZE LEGISLATIVE REGIONALI - INCOMPATIBILITA' FRA LEGGE REGIONALE E LEGGE STATALE - EFFETTI - ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE - IPOTESI IN CUI IL GIUDICE 'A QUO' NON CONSIDERI ABROGATE LE LEGGI REGIONALI IN ESAME - ESIGENZE DI CERTEZZA DEL DIRITTO - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE NORME REGIONALI.
SENT. 153/95 C. LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - SOPRAVVENIRE DI NORME, CONTENUTE IN LEGGI STATALI, RECANTI PRINCIPI CHE COSTITUISCONO LIMITE ALL'ESERCIZIO DI COMPETENZE LEGISLATIVE REGIONALI - INCOMPATIBILITA' FRA LEGGE REGIONALE E LEGGE STATALE - EFFETTI - ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE - IPOTESI IN CUI IL GIUDICE 'A QUO' NON CONSIDERI ABROGATE LE LEGGI REGIONALI IN ESAME - ESIGENZE DI CERTEZZA DEL DIRITTO - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE NORME REGIONALI.
Testo
Anche se, ai sensi dell'art. 10, comma primo, della legge n. 62 del 1953, il sopravvenire nelle leggi statali di norme recanti principi in grado di costituire un limite all'esercizio di competenze legislative regionali comporta, come piu' volte affermato dalla Corte, nei casi di accertata e diretta incompatibilita' fra la legge regionale e quella statale, l'effetto dell'abrogazione, qualora tuttavia l'autorita' rimettente, competente a rilevare tale evenienza, affermi espressamente che le leggi regionali in esame non devono essere considerate abrogate, ragioni essenziali di certezza del diritto inducono la Corte, dinanzi ad un diretto contrasto fra disposizioni di legge regionale impugnate e principi di riforma economico-sociale stabiliti dalla legge statale, a dichiarare la illegittimita' costituzionale delle norme denunciate. - Per una applicazione del principio, v. massima B. In tema di abrogazione quale effetto della incompatibilita' fra leggi regionali e leggi statali che rechino principi costituenti limiti all'esercizio di competenze legislative regionali, v. soprattutto S. nn. 498/1993, 497/1993, 50/1991, 151/1974. red.: A. Greco
Anche se, ai sensi dell'art. 10, comma primo, della legge n. 62 del 1953, il sopravvenire nelle leggi statali di norme recanti principi in grado di costituire un limite all'esercizio di competenze legislative regionali comporta, come piu' volte affermato dalla Corte, nei casi di accertata e diretta incompatibilita' fra la legge regionale e quella statale, l'effetto dell'abrogazione, qualora tuttavia l'autorita' rimettente, competente a rilevare tale evenienza, affermi espressamente che le leggi regionali in esame non devono essere considerate abrogate, ragioni essenziali di certezza del diritto inducono la Corte, dinanzi ad un diretto contrasto fra disposizioni di legge regionale impugnate e principi di riforma economico-sociale stabiliti dalla legge statale, a dichiarare la illegittimita' costituzionale delle norme denunciate. - Per una applicazione del principio, v. massima B. In tema di abrogazione quale effetto della incompatibilita' fra leggi regionali e leggi statali che rechino principi costituenti limiti all'esercizio di competenze legislative regionali, v. soprattutto S. nn. 498/1993, 497/1993, 50/1991, 151/1974. red.: A. Greco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 10/02/1953
n. 62
art. 10
co. 1