Sentenza 153/1995 (ECLI:IT:COST:1995:153)
Massima numero 21376
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  05/05/1995;  Decisione del  05/05/1995
Deposito del 08/05/1995; Pubblicazione in G. U. 12/05/1995
Massime associate alla pronuncia:  21373  21374  21375


Titolo
SENT. 153/95 D. REGIONE SICILIA - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - ESPROPRIAZIONE DI AREE EDIFICABILI - CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DOVUTA ALL'ESPROPRIATO - DISCIPLINA ADOTTATA IN LEGGE REGIONALE - INDENNITA' PARI AL VALORE VENALE DEI SUOLI ESPROPRIATI - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO, CONTENUTO NELL'ART. 5 BIS DEL D.L. N. 333 DEL 1992, CHE FISSA IL CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA INDENNITA' NELLA SEMISOMMA DEL VALORE VENALE E DEL REDDITO DOMINICALE, RIDOTTA DEL 40 PER CENTO - NATURA DI NORMA FONDAMENTALE DELLE RIFORME ECONOMICO-SOCIALI DELL'ART. 5 BIS DEL D.L. N. 333 DEL 1992 - VIOLAZIONE DEL LIMITE POSTO ALL'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA, DI TIPO ESCLUSIVO, DELLA REGIONE SICILIANA IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il criterio di determinazione dell'indennizzo dovuto all'espropriato in relazione ad aree edificabili, costituito, secondo il combinato disposto degli artt. 3 l. Reg. siciliana 29 dicembre 1975, n. 88, 4, commi primo e secondo, l. Reg. siciliana 16 agosto 1974, n. 36, e 1 l. Reg. siciliana 18 novembre 1964, n. 29, dal valore di mercato del suolo, vale a dire dal prezzo che l'immobile avrebbe avuto in una libera contrattazione di compravendita, e' sostanzialmente difforme da quello, fissato dall'art. 5 bis del decreto-legge n. 333 del 1992, dato dalla semisomma del valore venale e del reddito dominicale, ridotta del 40 per cento, di generale applicazione a tutte le espropriazioni per l'intero territorio nazionale, ancorche' introdotto con una norma temporanea emanata in attesa di una disciplina organica della materia,nell'ambito di provvedimenti urgenti volti non solo al perseguimento di scopi economico-sociali legati al settore fondamentale dell'edilizia pubblica, ma anche al risanamento della finanza pubblica. Poiche' l'art. 5 bis del d.l. n. 333 del 1992 rientra fra le norme fondamentali delle riforme economico-sociali che, in base all'art. 14 dello Statuto speciale per la Regione siciliana, costituiscono un limite anche all'esercizio delle competenze legislative di tipo esclusivo, come quella in materia di espropriazione per pubblica utilita' (art. 14, lett. s), l'incompatibilita' fra le norme, aventi il medesimo campo di applicazione, comporta l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 3 l. Reg. siciliana 29 dicembre 1975, n. 88, 4, commi primo e secondo, l. Reg. siciliana 16 agosto 1974, n. 36, e 1 l. Reg. siciliana 18 novembre 1964, n. 29, nella parte in cui prevede la determinazione della indennita' di espropriazione in misura pari al valore venale dei suoli espropriati, perche' in diretto contrasto con i principi di riforma economico-sociale stabiliti dalla norma statale. - Riguardo alla natura ed alla portata dell'art. 5 bis del d.l. n. 333 del 1992, v. S. n. 283/1993. V. anche massima C. red.: A. Greco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 42

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  11/07/1992  n. 333  art. 5  bis

legge  08/08/1992  n. 359  art. 0