Sentenza 154/1995 (ECLI:IT:COST:1995:154)
Massima numero 21385
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  05/05/1995;  Decisione del  05/05/1995
Deposito del 08/05/1995; Pubblicazione in G. U. 12/05/1995
Massime associate alla pronuncia:  21386  21387  21388


Titolo
SENT. 154/95 A. PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - RAPPRESENTANZA E DIFESA DELLE PARTI - POSSIBILITA' DI AFFIDARLA SOLTANTO AD AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI DIFESA E AL LAVORO E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.

Testo
E' senz'altro da escludere che l'art. 20, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la' dove stabilisce che "nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza e la difesa delle parti puo' essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione", si ponga in contrasto con gli artt. 24, 4 e 3 Cost.. Sotto il profilo dedotto con riferimento ai primi due parametri, infatti, va ribadito che la disposizione 'de qua' non rende eccessivamente gravoso l'onere difensivo delle parti ed e' frutto di una razionale scelta del legislatore in ordine ai requisiti professionali necessari per la trattazione di questioni che richiedono una particolare perizia, mentre, per quanto riguarda quelli attinenti alla disparita' di trattamento, si rileva, per un verso, che non possono assumersi come 'tertia comparationis' giurisdizioni non compatibili con quella costituzionale, e che, per altro verso, il raffronto con gli avvocati provenienti da altri Stati membri della Comunita' europea e' anch'esso del tutto inconferente, in quanto, sulla base dell'art. 6, lett. b), della legge 9 febbraio 1982, n. 31, attuativa della direttiva del Consiglio CEE 77/249 del 22 marzo 1977, tali avvocati possono operare solo di concerto con un avvocato italiano munito delle abilitazioni richieste dalle leggi italiane. (Ordinanza pronunciata in udienza, nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso nei confronti dell'art. 22 della legge regionale siciliana 5 aprile 1952, n. 11 - sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni locali della Regione siciliana - con cui la Corte ha dichiarato irricevibile l'atto di costituzione depositato in Cancelleria dalla Lista "Centro Cristiano Democratico", a mezzo di avvocato non abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione). - S. n. 222/1982. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte