Sentenza 154/1995 (ECLI:IT:COST:1995:154)
Massima numero 21386
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
05/05/1995; Decisione del
05/05/1995
Deposito del 08/05/1995; Pubblicazione in G. U. 12/05/1995
Titolo
SENT. 154/95 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - POSSIBILITA' CHE GLI ARGOMENTI POSTI DAL GIUDICE 'A QUO' A BASE DEL RELATIVO GIUDIZIO NON SIANO CONDIVISI IN SEDE DI APPELLO - INCIDENZA SULL'AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.
SENT. 154/95 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - POSSIBILITA' CHE GLI ARGOMENTI POSTI DAL GIUDICE 'A QUO' A BASE DEL RELATIVO GIUDIZIO NON SIANO CONDIVISI IN SEDE DI APPELLO - INCIDENZA SULL'AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, allorche' il giudice 'a quo' svolga, come nel caso, argomentazioni non implausibili circa il significato da dare alla disposizione impugnata, volte a dimostrare, se pure a uno stadio del tutto iniziale del processo, l'incidenza della decisione di costituzionalita' sulla risoluzione della controversia dinnanzi a lui pendente, la sollevata questione, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve ritenersi rilevante. Ne' a diversa conclusione puo' condurre la eventualita' che, in caso di appello, le argomentazioni poste dall'autorita' rimettente a base del giudizio di rilevanza non siano condivise dal giudice di secondo grado. (Principi affermati dalla Corte - riguardo alla questione sollevata dal T.A.R. Sicilia, per violazione della riserva di legge statale in materia giurisdizionale e processuale, nei confronti dell'art. 22 della legge regionale n. 11 del 1952, secondo il quale contro le decisioni della Commissione mandamentale per le elezioni delle amministrazioni locali, "e' ammesso il ricorso, anche in merito, al Consiglio di giustizia amministrativa (ora T.A.R. Sicilia)" - nel respingere la eccezione di inammissibilita' avanzata dalla difesa della Regione in base all'assunto che la decisione - di ammissibilita' del ricorso, oggetto del giudizio 'a quo' - che il rimettente, nella motivazione sulla rilevanza, riteneva di dover adottare, in applicazione della corrispondente norma della legge statale, qualora la norma regionale impugnata fosse stata riconosciuta illegittima, sarebbe stata con ogni probabilita' riformata, nel senso opposto, in grado di appello, dal Consiglio di giustizia amministrativa). - Sulla irrilevanza del fatto che il significato attribuito dal giudice 'a quo' alla disposizione impugnata entri in conflitto con interpretazioni conferite alla stessa disposizione da altri giudici v. S. n. 58/1995. red.: S. Pomodoro
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, allorche' il giudice 'a quo' svolga, come nel caso, argomentazioni non implausibili circa il significato da dare alla disposizione impugnata, volte a dimostrare, se pure a uno stadio del tutto iniziale del processo, l'incidenza della decisione di costituzionalita' sulla risoluzione della controversia dinnanzi a lui pendente, la sollevata questione, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve ritenersi rilevante. Ne' a diversa conclusione puo' condurre la eventualita' che, in caso di appello, le argomentazioni poste dall'autorita' rimettente a base del giudizio di rilevanza non siano condivise dal giudice di secondo grado. (Principi affermati dalla Corte - riguardo alla questione sollevata dal T.A.R. Sicilia, per violazione della riserva di legge statale in materia giurisdizionale e processuale, nei confronti dell'art. 22 della legge regionale n. 11 del 1952, secondo il quale contro le decisioni della Commissione mandamentale per le elezioni delle amministrazioni locali, "e' ammesso il ricorso, anche in merito, al Consiglio di giustizia amministrativa (ora T.A.R. Sicilia)" - nel respingere la eccezione di inammissibilita' avanzata dalla difesa della Regione in base all'assunto che la decisione - di ammissibilita' del ricorso, oggetto del giudizio 'a quo' - che il rimettente, nella motivazione sulla rilevanza, riteneva di dover adottare, in applicazione della corrispondente norma della legge statale, qualora la norma regionale impugnata fosse stata riconosciuta illegittima, sarebbe stata con ogni probabilita' riformata, nel senso opposto, in grado di appello, dal Consiglio di giustizia amministrativa). - Sulla irrilevanza del fatto che il significato attribuito dal giudice 'a quo' alla disposizione impugnata entri in conflitto con interpretazioni conferite alla stessa disposizione da altri giudici v. S. n. 58/1995. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23