Sentenza 154/1995 (ECLI:IT:COST:1995:154)
Massima numero 21388
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  05/05/1995;  Decisione del  05/05/1995
Deposito del 08/05/1995; Pubblicazione in G. U. 12/05/1995
Massime associate alla pronuncia:  21385  21386  21387


Titolo
SENT. 154/95 D. REGIONE SICILIA - ELEZIONI - ELEZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI - CONTENZIOSO- PREVISIONE, IN LEGGE REGIONALE, AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE MANDAMENTALE, DI RICORSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - INTERFERENZA NELLA MATERIA GIURISDIZIONALE E PROCESSUALE RISERVATA ALLA LEGGE STATALE - CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non dissimilmente dall'art. 83/11, introdotto dalla legge statale 23 dicembre 1966, n. 1147, sul contenzioso elettorale amministrativo, l'impugnato art. 22 della legge regionale siciliana sulla elezione degli organi delle amministrazioni locali, 5 aprile 1952, n. 11 (nella parte riprodotta dall'art. 18, ultimo comma,, del testo unico emanato dal Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modif. con decreto dello stesso Presidente 15 aprile 1970, n. 1) stabilisce che "contro le decisioni della Commissione elettorale mandamentale e' ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di giustizia amministrativa (ora T.A.R. Sicilia) dopo la proclamazione degli eletti, ma non oltre un mese dalla stessa". Pertanto, non essendo nel caso ravvisabile l'ipotesi - altra volta verificatasi - di legge regionale che richiami la legge statale di per se' applicabile al solo fine di facilitare l'individuazione delle norme regolanti i rapporti indicati ("rinvio improprio"), ma quella di disposizioni di legge regionale sostanzialmente riproduttive di norme statali, che disciplinano un aspetto del regime delle impugnazioni, ossia un profilo inerente alla materia giurisdizionale e processuale, i limiti posti dalla riserva di legge statale di cui all'art. 108, primo comma, Cost., alla competenza legislativa - anche se di tipo esclusivo - che l'art. 14, lett. o), e l'art. 15 dello Statuto speciale attribuiscono alla Regione siciliana in materia di regime e di circoscrizione provinciale e degli enti locali, risultano oltrepassati, onde la illegittimita' costituzionale della disposizione 'de qua'. - V. la precedente massima C ed ivi richiami. Sul "rinvio improprio" di legge regionale a legge statale, a cui si accenna nel testo, v. S. n. 304/1986. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 113

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 15

Altri parametri e norme interposte