Sentenza 156/1995 (ECLI:IT:COST:1995:156)
Massima numero 21392
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
08/05/1995; Decisione del
08/05/1995
Deposito del 10/05/1995; Pubblicazione in G. U. 12/05/1995
Titolo
SENT. 156/95 A. USI CIVICI - NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE - PREVISTA ESPROPRIAZIONE, PER OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICA UTILITA', DI TERRENI GRAVATI DA USI CIVICI - ESONERO, NEL PROCEDIMENTO RELATIVO, DA PRESUPPOSTI (ASSEGNAZIONE A CATEGORIA DEI BENI ESPROPRIANDI, AUTORIZZAZIONE REGIONALE) ALTRIMENTI RICHIESTI, PER LA LEGITTIMITA' DELL'ESPROPRIO, DALLA LEGGE N. 1766 DEL 1927 - CONSEGUENTE NECESSITA', PER LA RICORRENTE REGIONE LOMBARDIA, DI RIVEDERE LA PROPRIA LEGISLAZIONE IN MATERIA - DENUNCIATA INCIDENZA SULLE COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE.
SENT. 156/95 A. USI CIVICI - NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE - PREVISTA ESPROPRIAZIONE, PER OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICA UTILITA', DI TERRENI GRAVATI DA USI CIVICI - ESONERO, NEL PROCEDIMENTO RELATIVO, DA PRESUPPOSTI (ASSEGNAZIONE A CATEGORIA DEI BENI ESPROPRIANDI, AUTORIZZAZIONE REGIONALE) ALTRIMENTI RICHIESTI, PER LA LEGITTIMITA' DELL'ESPROPRIO, DALLA LEGGE N. 1766 DEL 1927 - CONSEGUENTE NECESSITA', PER LA RICORRENTE REGIONE LOMBARDIA, DI RIVEDERE LA PROPRIA LEGISLAZIONE IN MATERIA - DENUNCIATA INCIDENZA SULLE COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE.
Testo
L'esonero, nel procedimento per la espropriazione, per opere pubbliche o di pubblica utilita', di terreni situati in comuni montani e gravati da usi civici - prevista, in determinati casi e condizioni, dall'art. 12, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 - dal presupposto della preventiva assegnazione a categoria dei beni espropriandi, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 1766 del 1927, oltre che dal requisito dell'autorizzazione regionale di cui al successivo art. 12, comma 2, non comporta violazione delle competenze regionali. Non vale, infatti, al riguardo, far richiamo ne' all'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977 - perche' lo Stato conserva il potere di modificare, derogare o abrogare le fonti legislative statali delle funzioni trasferite alle Regioni - ne' al principio di ragionevolezza, dal momento che la norma impugnata, sotto questo aspetto, e' coerente con lo scopo fondamentale della legge in cui e' inserita, provvedendo a semplificare e accelerare le procedure amministrative per la realizzazione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane, anche sotto il profilo delle qualita' ambientali a norma degli artt. 1, comma 4, e 7 della legge n. 97. Ne', infine - trattandosi di una legge-quadro che detta nuovi principi fondamentali vincolanti per le Regioni - puo' trarsi argomento di censura dal fatto che la ricorrente Regione Lombardia si veda costretta a rivedere in qualche misura la propria legislazione in materia. red.: G. Leo
L'esonero, nel procedimento per la espropriazione, per opere pubbliche o di pubblica utilita', di terreni situati in comuni montani e gravati da usi civici - prevista, in determinati casi e condizioni, dall'art. 12, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 - dal presupposto della preventiva assegnazione a categoria dei beni espropriandi, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 1766 del 1927, oltre che dal requisito dell'autorizzazione regionale di cui al successivo art. 12, comma 2, non comporta violazione delle competenze regionali. Non vale, infatti, al riguardo, far richiamo ne' all'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977 - perche' lo Stato conserva il potere di modificare, derogare o abrogare le fonti legislative statali delle funzioni trasferite alle Regioni - ne' al principio di ragionevolezza, dal momento che la norma impugnata, sotto questo aspetto, e' coerente con lo scopo fondamentale della legge in cui e' inserita, provvedendo a semplificare e accelerare le procedure amministrative per la realizzazione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane, anche sotto il profilo delle qualita' ambientali a norma degli artt. 1, comma 4, e 7 della legge n. 97. Ne', infine - trattandosi di una legge-quadro che detta nuovi principi fondamentali vincolanti per le Regioni - puo' trarsi argomento di censura dal fatto che la ricorrente Regione Lombardia si veda costretta a rivedere in qualche misura la propria legislazione in materia. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte