Sentenza 156/1995 (ECLI:IT:COST:1995:156)
Massima numero 21393
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
08/05/1995; Decisione del
08/05/1995
Deposito del 10/05/1995; Pubblicazione in G. U. 12/05/1995
Titolo
SENT. 156/95 B. USI CIVICI - NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE - PREVISIONE, DA PARTE DELLA NORMA CENSURATA, CHE, NEI COMUNI MONTANI, I DECRETI DI ESPROPRIAZIONE PER OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICA UTILITA', PER I QUALI I SOGGETTI ESPROPRIATI ABBIANO OTTENUTO, OVE NECESSARIO, L'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 7 L. N. 1497 DEL 1939 E QUELLA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE, DETERMININO LA CESSAZIONE DEGLI USI CIVICI EVENTUALMENTE GRAVANTI SUI BENI OGGETTO DI ESPROPRIAZIONE - LESIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE E DI USI CIVICI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE NONCHE' DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE DEL DIRITTO ALL'AMBIENTE SALUBRE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 156/95 B. USI CIVICI - NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE - PREVISIONE, DA PARTE DELLA NORMA CENSURATA, CHE, NEI COMUNI MONTANI, I DECRETI DI ESPROPRIAZIONE PER OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICA UTILITA', PER I QUALI I SOGGETTI ESPROPRIATI ABBIANO OTTENUTO, OVE NECESSARIO, L'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 7 L. N. 1497 DEL 1939 E QUELLA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE, DETERMININO LA CESSAZIONE DEGLI USI CIVICI EVENTUALMENTE GRAVANTI SUI BENI OGGETTO DI ESPROPRIAZIONE - LESIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FORESTE E DI USI CIVICI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE NONCHE' DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE DEL DIRITTO ALL'AMBIENTE SALUBRE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Posto che l'art. 12, secondo comma, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) implica una ponderazione dell'interesse pubblico alla costruzione di un'opera ordinata allo sviluppo economico del territorio montano con l'opposto interesse al mantenimento degli usi civici quali strumenti di conservazione della forma originaria del territorio (e quindi strumenti di tutela dell'ambiente), l'organo statale investito della domanda di esproprio non puo' compiere tale valutazione con piena cognizione di causa senza aver sentito il parere della Regione interessata. Pertanto la norma censurata va dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui, nel caso di espropriazione di terreni montani per opere pubbliche o di pubblica utilita', non prevede che sia sentito il parere della Regione interessata in merito alla cessazione dei diritti di uso civico esistenti sui beni espropriandi, quando il decreto di esproprio sia pronunciato da un'autorita' statale. red.: G. Leo
Posto che l'art. 12, secondo comma, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) implica una ponderazione dell'interesse pubblico alla costruzione di un'opera ordinata allo sviluppo economico del territorio montano con l'opposto interesse al mantenimento degli usi civici quali strumenti di conservazione della forma originaria del territorio (e quindi strumenti di tutela dell'ambiente), l'organo statale investito della domanda di esproprio non puo' compiere tale valutazione con piena cognizione di causa senza aver sentito il parere della Regione interessata. Pertanto la norma censurata va dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui, nel caso di espropriazione di terreni montani per opere pubbliche o di pubblica utilita', non prevede che sia sentito il parere della Regione interessata in merito alla cessazione dei diritti di uso civico esistenti sui beni espropriandi, quando il decreto di esproprio sia pronunciato da un'autorita' statale. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte