Sentenza 156/1995 (ECLI:IT:COST:1995:156)
Massima numero 21394
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
08/05/1995; Decisione del
08/05/1995
Deposito del 10/05/1995; Pubblicazione in G. U. 12/05/1995
Titolo
SENT. 156/95 C. USI CIVICI - NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE - PREVISIONE, DA PARTE DELLA NORMA CENSURATA, CHE IL DIRITTO A COMPENSI, EVENTUALMENTE SPETTANTI AI FRUITORI DEGLI USI CIVICI SUI BENI ESPROPRIATI, DETERMINATI DAL COMMISSARIO DEGLI USI CIVICI, SIA FATTO VALERE SULL'INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE - LESIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI USI CIVICI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 156/95 C. USI CIVICI - NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE - PREVISIONE, DA PARTE DELLA NORMA CENSURATA, CHE IL DIRITTO A COMPENSI, EVENTUALMENTE SPETTANTI AI FRUITORI DEGLI USI CIVICI SUI BENI ESPROPRIATI, DETERMINATI DAL COMMISSARIO DEGLI USI CIVICI, SIA FATTO VALERE SULL'INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE - LESIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI USI CIVICI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Posto che nel procedimento di espropriazione per pubblica utilita' il decreto di esproprio produce gli effetti della procedura di liquidazione disciplinata dalla legge sugli usi civici, i compensi previsti dall'art. 12, terzo comma, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in favore dei cessati diritti di uso civico, corrispondono al compenso in natura (c.d. scorporo) previsto dagli artt. 5 e 6 della legge n. 1766 del 1927, il quale, dovendo essere fatto valere sull'indennita' di espropriazione, deve essere tradotto nel controvalore in denaro e proporzionato all'entita' dell'indennizzo. Pertanto, poiche' la determinazione dei compensi rientra tra le funzioni trasferite alla Regione dall'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, l'art. 12, terzo comma, della l. n. 97 del 1994 (Nuove disposizioni per le zone montane) - in quanto prevede che i compensi eventualmente spettanti ai fruitori di usi civici sui beni espropriati, siano determinati dal Commissario agli usi civici anziche' dalla Regione - va dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 118 Cost. - operando una lesione della sfera di competenza regionale in materia di usi civici - nonche' dei principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione. red.: G. Leo
Posto che nel procedimento di espropriazione per pubblica utilita' il decreto di esproprio produce gli effetti della procedura di liquidazione disciplinata dalla legge sugli usi civici, i compensi previsti dall'art. 12, terzo comma, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in favore dei cessati diritti di uso civico, corrispondono al compenso in natura (c.d. scorporo) previsto dagli artt. 5 e 6 della legge n. 1766 del 1927, il quale, dovendo essere fatto valere sull'indennita' di espropriazione, deve essere tradotto nel controvalore in denaro e proporzionato all'entita' dell'indennizzo. Pertanto, poiche' la determinazione dei compensi rientra tra le funzioni trasferite alla Regione dall'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, l'art. 12, terzo comma, della l. n. 97 del 1994 (Nuove disposizioni per le zone montane) - in quanto prevede che i compensi eventualmente spettanti ai fruitori di usi civici sui beni espropriati, siano determinati dal Commissario agli usi civici anziche' dalla Regione - va dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 118 Cost. - operando una lesione della sfera di competenza regionale in materia di usi civici - nonche' dei principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte