Sentenza 157/1995 (ECLI:IT:COST:1995:157)
Massima numero 21396
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
08/05/1995; Decisione del
08/05/1995
Deposito del 10/05/1995; Pubblicazione in G. U. 12/05/1995
Titolo
SENT. 157/95 B. AMBIENTE (TUTELA DELL') - SERVIZI ANTINCENDI - DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE - FINANZIAMENTO IN FAVORE DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI IN RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEGLI AEROMOBILI ANTINCENDIO E DEI CENTRI DI AVVISTAMENTO E ALTRE STRUTTURE E ATTREZZATURE TERRESTRI - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 157/95 B. AMBIENTE (TUTELA DELL') - SERVIZI ANTINCENDI - DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE - FINANZIAMENTO IN FAVORE DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI IN RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DEGLI AEROMOBILI ANTINCENDIO E DEI CENTRI DI AVVISTAMENTO E ALTRE STRUTTURE E ATTREZZATURE TERRESTRI - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nell'ambito delle "norme urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale" emanate con il d.l. n. 377 del 1994 (convertito in legge n. 497 del 1994) non puo' ritenersi lesivo delle attribuzioni regionali in materia il disposto dell'art. 1, comma 2, lett. b), attinente al finanziamento di trenta miliardi di lire in favore del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con riferimento alla gestione operativa e logistica degli aeromobili antincendio, nonche' alla gestione dei centri operativi e stazioni forestali di avvistamento e al potenziamento delle strutture, attrezzature, equipaggiamenti e mezzi terrestri. Sotto il primo profilo, infatti, si rileva anzitutto che l'art. 69, terzo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, anche se ha trasferito alle regioni le funzioni di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi, ha peraltro riservato allo Stato l'organizzazione e la gestione, d'intesa con le regioni, del servizio aereo, ed inoltre che sarebbe comunque arduo, in tale materia, concepire una gestione non centralizzata, sol che si ponga mente alla molteplicita' delle autorita' impegnate, alla morfologia del territorio, alla dislocazione delle basi, all'utilizzo degli spazi. Quanto, poi, al finanziamento di centri operativi ed al potenziamento di strutture e mezzi terrestri, va ricordato che la Corte costituzionale ha escluso, in piu' occasioni, la illegittimita' di interventi statali attinenti a materie di competenza delle regioni, allorche' essi presentino il carattere della straordinarieta' e che, nella specie, sono ben noti sia il carattere di eccezionale emergenza assunto dal devastante fenomeno degli incendi boschivi, sia l'esigenza di rendere unitaria l'azione delle strutture predisposte per contrastarlo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dell'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito in legge 8 agosto 1994, n. 497). - Sugli interventi statali di carattere straordinario attinenti a materie di competenza regionale, v. S. nn. 36/1992 e 462/1992. Con riferimento alla legge n. 225 del 1992, v. inoltre S. n. 418/1992. red.: S. Pomodoro
Nell'ambito delle "norme urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale" emanate con il d.l. n. 377 del 1994 (convertito in legge n. 497 del 1994) non puo' ritenersi lesivo delle attribuzioni regionali in materia il disposto dell'art. 1, comma 2, lett. b), attinente al finanziamento di trenta miliardi di lire in favore del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con riferimento alla gestione operativa e logistica degli aeromobili antincendio, nonche' alla gestione dei centri operativi e stazioni forestali di avvistamento e al potenziamento delle strutture, attrezzature, equipaggiamenti e mezzi terrestri. Sotto il primo profilo, infatti, si rileva anzitutto che l'art. 69, terzo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, anche se ha trasferito alle regioni le funzioni di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi, ha peraltro riservato allo Stato l'organizzazione e la gestione, d'intesa con le regioni, del servizio aereo, ed inoltre che sarebbe comunque arduo, in tale materia, concepire una gestione non centralizzata, sol che si ponga mente alla molteplicita' delle autorita' impegnate, alla morfologia del territorio, alla dislocazione delle basi, all'utilizzo degli spazi. Quanto, poi, al finanziamento di centri operativi ed al potenziamento di strutture e mezzi terrestri, va ricordato che la Corte costituzionale ha escluso, in piu' occasioni, la illegittimita' di interventi statali attinenti a materie di competenza delle regioni, allorche' essi presentino il carattere della straordinarieta' e che, nella specie, sono ben noti sia il carattere di eccezionale emergenza assunto dal devastante fenomeno degli incendi boschivi, sia l'esigenza di rendere unitaria l'azione delle strutture predisposte per contrastarlo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dell'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito in legge 8 agosto 1994, n. 497). - Sugli interventi statali di carattere straordinario attinenti a materie di competenza regionale, v. S. nn. 36/1992 e 462/1992. Con riferimento alla legge n. 225 del 1992, v. inoltre S. n. 418/1992. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 69
co. 3
legge 01/03/1975
n. 47
art. 0
legge 04/12/1993
n. 491
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 15/03/1994
n. 197
art. 0