Sentenza 157/1995 (ECLI:IT:COST:1995:157)
Massima numero 21397
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
08/05/1995; Decisione del
08/05/1995
Deposito del 10/05/1995; Pubblicazione in G. U. 12/05/1995
Titolo
SENT. 157/95 C. AMBIENTE (TUTELA DELL') - SERVIZI ANTINCENDI - DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE - OPERATORI ANTINCENDIO VOLONTARI - RECLUTAMENTO DI TALI OPERATORI DA PARTE DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE - SELEZIONE E IMPIEGO DI ESSI CON PROVVEDIMENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI DIFESA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E DI VOLONTARIATO - SUSSISTENZA, MA SOLO PER QUANTO ATTIENE AI POTERI DEL CORPO FORESTALE CIRCA L'IMPIEGO DEI VOLONTARI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 157/95 C. AMBIENTE (TUTELA DELL') - SERVIZI ANTINCENDI - DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE - OPERATORI ANTINCENDIO VOLONTARI - RECLUTAMENTO DI TALI OPERATORI DA PARTE DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE - SELEZIONE E IMPIEGO DI ESSI CON PROVVEDIMENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA DI DIFESA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E DI VOLONTARIATO - SUSSISTENZA, MA SOLO PER QUANTO ATTIENE AI POTERI DEL CORPO FORESTALE CIRCA L'IMPIEGO DEI VOLONTARI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Riguardo agli operatori antincendio volontari, mentre l'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377 (convertito in legge 8 agosto 1994, n. 497), la' dove ne prevede il reclutamento da parte del Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, non lede le competenze regionali, quanto alla disposizione dell'art. 2, comma 2, se puo' ritenersi legittima la' dove demanda al Corpo forestale dello Stato di provvedere alla selezione di tali operatori, non altrettanto puo' dirsi quanto al potere, contestualmente attribuito al Corpo, di disciplinarne l'impiego. I principi affermati dalla Corte costituzionale circa le peculiarita' del Corpo forestale - anche in ragione delle sue funzioni di polizia forestale -, la facolta' delle regioni di avvalersene - rispettandone pero' l'organizzazione - e le necessarie intese tra Stato e regioni, vanno infatti armonizzati, da un lato, con la sopravvenuta, integrale devoluzione alle regioni di ogni competenza in materia di servizi antincendi ('ex' art. 69, terzo comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), e, dall'altro, con la nuova disciplina del volontariato ('ex lege' 11 agosto 1991, n. 266), la quale, nel dettare i principi (qualificabili come generali per la loro attinenza a valori costituzionali) cui deve attenersi la legislazione regionale, riserva ad essa la definizione dell'utilizzo del volontariato all'interno delle strutture pubbliche. Il citato art. 2, comma 2, va dunque dichiarato illegittimo nella parte in cui non riserva il potere d'impiego degli operatori volontari antincendio alla regione cui questi sono stati destinati. - Sul corpo forestale e i rapporti dello stesso con le regioni, v. S. nn. 142/1972 e 772/1988; sulla disciplina del volontariato, v. S. n. 75/1992. red.: S. Pomodoro
Riguardo agli operatori antincendio volontari, mentre l'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377 (convertito in legge 8 agosto 1994, n. 497), la' dove ne prevede il reclutamento da parte del Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, non lede le competenze regionali, quanto alla disposizione dell'art. 2, comma 2, se puo' ritenersi legittima la' dove demanda al Corpo forestale dello Stato di provvedere alla selezione di tali operatori, non altrettanto puo' dirsi quanto al potere, contestualmente attribuito al Corpo, di disciplinarne l'impiego. I principi affermati dalla Corte costituzionale circa le peculiarita' del Corpo forestale - anche in ragione delle sue funzioni di polizia forestale -, la facolta' delle regioni di avvalersene - rispettandone pero' l'organizzazione - e le necessarie intese tra Stato e regioni, vanno infatti armonizzati, da un lato, con la sopravvenuta, integrale devoluzione alle regioni di ogni competenza in materia di servizi antincendi ('ex' art. 69, terzo comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), e, dall'altro, con la nuova disciplina del volontariato ('ex lege' 11 agosto 1991, n. 266), la quale, nel dettare i principi (qualificabili come generali per la loro attinenza a valori costituzionali) cui deve attenersi la legislazione regionale, riserva ad essa la definizione dell'utilizzo del volontariato all'interno delle strutture pubbliche. Il citato art. 2, comma 2, va dunque dichiarato illegittimo nella parte in cui non riserva il potere d'impiego degli operatori volontari antincendio alla regione cui questi sono stati destinati. - Sul corpo forestale e i rapporti dello stesso con le regioni, v. S. nn. 142/1972 e 772/1988; sulla disciplina del volontariato, v. S. n. 75/1992. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 69
co. 3
legge 01/03/1975
n. 47
art. 0
legge 04/12/1993
n. 491
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 15/03/1994
n. 197
art. 0
legge 06/12/1991
n. 394
art. 0