Sentenza 157/1995 (ECLI:IT:COST:1995:157)
Massima numero 21398
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
08/05/1995; Decisione del
08/05/1995
Deposito del 10/05/1995; Pubblicazione in G. U. 12/05/1995
Titolo
SENT. 157/95 D. AMBIENTE (TUTELA DELL') - SERVIZI ANTINCENDI - DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE - PIANO DI RILEVAMENTO DEGLI INCENDI, MEDIANTE SISTEMI RAPIDAMENTE INSTALLABILI E RILOCABILI, NEI PARCHI NAZIONALI, CON APPOSITO FINANZIAMENTO - INTESA TRA I MINISTERI DELLE RISORSE AGRICOLE E DELL'AMBIENTE - NON PREVISTA PARTECIPAZIONE ALL'INTESA, DELLE REGIONI INTERESSATE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 157/95 D. AMBIENTE (TUTELA DELL') - SERVIZI ANTINCENDI - DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE - PIANO DI RILEVAMENTO DEGLI INCENDI, MEDIANTE SISTEMI RAPIDAMENTE INSTALLABILI E RILOCABILI, NEI PARCHI NAZIONALI, CON APPOSITO FINANZIAMENTO - INTESA TRA I MINISTERI DELLE RISORSE AGRICOLE E DELL'AMBIENTE - NON PREVISTA PARTECIPAZIONE ALL'INTESA, DELLE REGIONI INTERESSATE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Le competenze delle regioni in tema di difesa dagli incendi boschivi e di tutela e gestione delle aree naturali protette risultano violate dalla loro totale esclusione dall'intesa fra i Ministeri delle risorse agricole e dell'ambiente, prevista dall'art. 1, comma 2, lett. c), del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377 (convertito in legge 8 agosto 1994, n. 497), con un finanziamento di cinque miliardi di lire, per l'avvio di un piano di rilevamento degli incendi, da realizzarsi, con sistemi caratterizzati da rapidita' di installazione e di rilocabilita', nell'ambito dei parchi nazionali, delle riserve naturali, e nelle altre aree ad elevato pregio naturalistico e culturale a rischio. Al riguardo, infatti, non puo' non farsi applicazione, secondo i principi stabiliti dalla Corte, del disposto dell'art. 1 della legge-quadro 6 dicembre 1991, n. 394, sulle aree protette, circa la necessaria attuazione, in materia, di formule di cooperazione e d'intesa tra Stato e regione. La norma su indicata va percio' dichiarata illegittima nella parte in cui non prevede che all'intesa tra i due Ministeri partecipino anche le regioni interessate. - S. n. 366/1992. red.: S. Pomodoro
Le competenze delle regioni in tema di difesa dagli incendi boschivi e di tutela e gestione delle aree naturali protette risultano violate dalla loro totale esclusione dall'intesa fra i Ministeri delle risorse agricole e dell'ambiente, prevista dall'art. 1, comma 2, lett. c), del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377 (convertito in legge 8 agosto 1994, n. 497), con un finanziamento di cinque miliardi di lire, per l'avvio di un piano di rilevamento degli incendi, da realizzarsi, con sistemi caratterizzati da rapidita' di installazione e di rilocabilita', nell'ambito dei parchi nazionali, delle riserve naturali, e nelle altre aree ad elevato pregio naturalistico e culturale a rischio. Al riguardo, infatti, non puo' non farsi applicazione, secondo i principi stabiliti dalla Corte, del disposto dell'art. 1 della legge-quadro 6 dicembre 1991, n. 394, sulle aree protette, circa la necessaria attuazione, in materia, di formule di cooperazione e d'intesa tra Stato e regione. La norma su indicata va percio' dichiarata illegittima nella parte in cui non prevede che all'intesa tra i due Ministeri partecipino anche le regioni interessate. - S. n. 366/1992. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 69
co. 3
legge 01/03/1975
n. 47
art. 0
legge 04/12/1993
n. 491
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 15/03/1994
n. 197
art. 0
legge 06/12/1991
n. 394
art. 0