Sentenza 157/1995 (ECLI:IT:COST:1995:157)
Massima numero 21400
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
08/05/1995; Decisione del
08/05/1995
Deposito del 10/05/1995; Pubblicazione in G. U. 12/05/1995
Titolo
SENT. 157/95 F. AMBIENTE (TUTELA DELL') - SERVIZI ANTINCENDI - DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE - CONTRIBUTI A REGIONI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO ELETTRONICO A FINI DI PREVENZIONE - REVOCA DEI CONTRIBUTI, PER LA PARTE NON UTILIZZATA, IN CASO DI MANCATA DEFINIZIONE, ENTRO UN CERTO TERMINE, DA PARTE DELLE REGIONI, DEGLI ATTI DI CONSEGNA - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - QUESTIONE SOLLEVATA SULL'ERRATO PRESUPPOSTO CHE NEL TERMINE SUDDETTO POTESSE RAVVISARSI UN INTERVENTO SOSTITUTIVO STATALE SENZA GARANZIE PROCEDIMENTALI - NON FONDATEZZA.
SENT. 157/95 F. AMBIENTE (TUTELA DELL') - SERVIZI ANTINCENDI - DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE - CONTRIBUTI A REGIONI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO ELETTRONICO A FINI DI PREVENZIONE - REVOCA DEI CONTRIBUTI, PER LA PARTE NON UTILIZZATA, IN CASO DI MANCATA DEFINIZIONE, ENTRO UN CERTO TERMINE, DA PARTE DELLE REGIONI, DEGLI ATTI DI CONSEGNA - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - QUESTIONE SOLLEVATA SULL'ERRATO PRESUPPOSTO CHE NEL TERMINE SUDDETTO POTESSE RAVVISARSI UN INTERVENTO SOSTITUTIVO STATALE SENZA GARANZIE PROCEDIMENTALI - NON FONDATEZZA.
Testo
Non da' luogo a violazione delle competenze regionali l'art. 3 del d.l. n. 377 del 1994 (convertito in legge n. 497 del 1994) laddove - riguardo ai contributi disposti, per il triennio 1990- 1992, in favore di Sardegna, Liguria e Sicilia (con d.l. n. 415 del 1989, conv. in legge n. 38 del 1990) e successivamente (con d.l. n. 142 del 1991, conv. in legge n. 195 del 1991) per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1993, in favore di altre regioni a statuto ordinario, tra cui la Lombardia, al fine della realizzazione di un sistema di monitoraggio elettronico per la prevenzione degli incendi boschivi - prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le regioni che non abbiano ancora realizzato tali opere, debbano definire i relativi atti di consegna, a pena di revoca della parte non utilizzata dei contributi. In tale disposizione, infatti, non puo' ravvisarsi una ipotesi - come sostenuto dalla Regione ricorrente - di potere sostitutivo esercitato senza garanzie procedimentali, dato che il termine - gia' peraltro portato a centottanta giorni dalla legge di conversione, e poi prorogato, per la stessa durata, una prima volta con il d.l. n. 9 del 1995, e una seconda con il d.l. n. 79 del 1995 - ha una finalita' meramente sollecitatoria di adempimenti cui il finanziamento era condizionato 'ab origine'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dell'art. 3 del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito in legge 8 agosto 1994, n. 497). red.: S. Pomodoro
Non da' luogo a violazione delle competenze regionali l'art. 3 del d.l. n. 377 del 1994 (convertito in legge n. 497 del 1994) laddove - riguardo ai contributi disposti, per il triennio 1990- 1992, in favore di Sardegna, Liguria e Sicilia (con d.l. n. 415 del 1989, conv. in legge n. 38 del 1990) e successivamente (con d.l. n. 142 del 1991, conv. in legge n. 195 del 1991) per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1993, in favore di altre regioni a statuto ordinario, tra cui la Lombardia, al fine della realizzazione di un sistema di monitoraggio elettronico per la prevenzione degli incendi boschivi - prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le regioni che non abbiano ancora realizzato tali opere, debbano definire i relativi atti di consegna, a pena di revoca della parte non utilizzata dei contributi. In tale disposizione, infatti, non puo' ravvisarsi una ipotesi - come sostenuto dalla Regione ricorrente - di potere sostitutivo esercitato senza garanzie procedimentali, dato che il termine - gia' peraltro portato a centottanta giorni dalla legge di conversione, e poi prorogato, per la stessa durata, una prima volta con il d.l. n. 9 del 1995, e una seconda con il d.l. n. 79 del 1995 - ha una finalita' meramente sollecitatoria di adempimenti cui il finanziamento era condizionato 'ab origine'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dell'art. 3 del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito in legge 8 agosto 1994, n. 497). red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 69
co. 3
legge 04/12/1993
n. 0
art. 491