Sentenza 158/1995 (ECLI:IT:COST:1995:158)
Massima numero 21401
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
08/05/1995; Decisione del
08/05/1995
Deposito del 10/05/1995; Pubblicazione in G. U. 12/05/1995
Massime associate alla pronuncia:
21402
Titolo
SENT. 158/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - AUTORITA' LEGITTIMATE A PROMUOVERLO - INCONTESTABILE INCLUSIONE TRA DI ESSE DELLA COMMISSIONE DEI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI.
SENT. 158/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - AUTORITA' LEGITTIMATE A PROMUOVERLO - INCONTESTABILE INCLUSIONE TRA DI ESSE DELLA COMMISSIONE DEI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI.
Testo
Nell'ordinamento della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, prevista dall'art. 71 del testo unico approvato con r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 - Commissione che nella giurisprudenza del giudice di legittimita' e' pacifico che, quando decide i suddetti ricorsi, ha natura di organo di giurisdizione speciale, non colpito, in quanto preesistente all'entrata in vigore della Costituzione, dal divieto stabilito dall'art. 102, secondo comma, Cost. -, le norme concernenti la sua composizione, le garanzie di indipendenza e "terzieta'", le modalita' del procedimento, l'oggetto del giudizio, la forma della decisione, e la impugnabilita' di quest'ultima avanti la Corte di cassazione, confermano al di la' di ogni dubbio - alla stregua della costante giurisprudenza della Corte costituzionale in materia - la conclusione che la Commissione sia da qualificare giudice ai sensi dell'art. 23 della legge del 1953, n. 87, come tale legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale. - Sulla legittimazione della Commissione 'de qua' a promuovere giudizi di legittimita' costituzionale, v., pur senza specifiche argomentazioni, S. nn. 20/1978, 77/1971 e 42/1958. In generale, sui criteri di identificazione degli organi giurisdizionali, v. inoltre S. nn. 114/1970, 12/1971 e 226/1976. red.: S. Pomodoro
Nell'ordinamento della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, prevista dall'art. 71 del testo unico approvato con r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 - Commissione che nella giurisprudenza del giudice di legittimita' e' pacifico che, quando decide i suddetti ricorsi, ha natura di organo di giurisdizione speciale, non colpito, in quanto preesistente all'entrata in vigore della Costituzione, dal divieto stabilito dall'art. 102, secondo comma, Cost. -, le norme concernenti la sua composizione, le garanzie di indipendenza e "terzieta'", le modalita' del procedimento, l'oggetto del giudizio, la forma della decisione, e la impugnabilita' di quest'ultima avanti la Corte di cassazione, confermano al di la' di ogni dubbio - alla stregua della costante giurisprudenza della Corte costituzionale in materia - la conclusione che la Commissione sia da qualificare giudice ai sensi dell'art. 23 della legge del 1953, n. 87, come tale legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale. - Sulla legittimazione della Commissione 'de qua' a promuovere giudizi di legittimita' costituzionale, v., pur senza specifiche argomentazioni, S. nn. 20/1978, 77/1971 e 42/1958. In generale, sui criteri di identificazione degli organi giurisdizionali, v. inoltre S. nn. 114/1970, 12/1971 e 226/1976. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23