Sentenza 158/1995 (ECLI:IT:COST:1995:158)
Massima numero 21402
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
08/05/1995; Decisione del
08/05/1995
Deposito del 10/05/1995; Pubblicazione in G. U. 12/05/1995
Massime associate alla pronuncia:
21401
Titolo
SENT. 158/95 B. BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONALE - COMMISSIONE DEI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI - PREVISTA PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO GIUDICANTE, NEI RELATIVI PROCEDIMENTI CONTENZIOSI, DEL DIRETTORE DELL'UFFICIO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA DELLE PARTI IN CAUSA E DELL'INDIPENDENZA DEI GIUDICI, ANCHE SPECIALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 158/95 B. BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONALE - COMMISSIONE DEI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI - PREVISTA PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO GIUDICANTE, NEI RELATIVI PROCEDIMENTI CONTENZIOSI, DEL DIRETTORE DELL'UFFICIO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA DELLE PARTI IN CAUSA E DELL'INDIPENDENZA DEI GIUDICI, ANCHE SPECIALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Come la Corte ha costantemente affermato, la presenza nell'organo giudicante di una parte, se pure investita di funzione pubblica, contrasta con i principi costituzionali. Percio', nella specie, l'inserimento nella Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, previsto dall'art. 71, secondo comma, del testo unico approvato con r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, del direttore dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento oggetto di giudizio a seguito dell'impugnazione dell'interessato, e che e' stato nel corso del giudizio stesso il contraddittore diretto del ricorrente, oltre ad alterare profondamente ed irrimediabilmente la completa ed effettiva eguaglianza assicurata alle parti dall'art. 24, secondo comma, Cost., lede sostanzialmente la garanzia di indipendenza disposta, anche per i giudici speciali, dall'art. 108, comma 2, Cost.. Ne' puo' sostenersi che tali violazioni possono essere escluse dalla mancata attribuzione al direttore dell'Ufficio centrale brevetti di un voto deliberativo, poiche' la mera presenza di una parte all'interno dell'organo giudicante e la pura possibilita' della stessa di interloquire nella fase in cui la decisione si forma pregiudicano gravemente l'imparzialita' del giudice e producono un'indebita alterazione della 'par condicio' fra le parti in causa. L'art. 71, secondo comma, del r.d. n. 1127 del 1939, deve essere quindi dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede che il direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti fa parte della Commissione indicata nella medesima disposizione allorche' essa svolge funzioni giurisdizionali. - S. nn. 2/1974 e 27/1972. red.: S. Pomodoro
Come la Corte ha costantemente affermato, la presenza nell'organo giudicante di una parte, se pure investita di funzione pubblica, contrasta con i principi costituzionali. Percio', nella specie, l'inserimento nella Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, previsto dall'art. 71, secondo comma, del testo unico approvato con r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, del direttore dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento oggetto di giudizio a seguito dell'impugnazione dell'interessato, e che e' stato nel corso del giudizio stesso il contraddittore diretto del ricorrente, oltre ad alterare profondamente ed irrimediabilmente la completa ed effettiva eguaglianza assicurata alle parti dall'art. 24, secondo comma, Cost., lede sostanzialmente la garanzia di indipendenza disposta, anche per i giudici speciali, dall'art. 108, comma 2, Cost.. Ne' puo' sostenersi che tali violazioni possono essere escluse dalla mancata attribuzione al direttore dell'Ufficio centrale brevetti di un voto deliberativo, poiche' la mera presenza di una parte all'interno dell'organo giudicante e la pura possibilita' della stessa di interloquire nella fase in cui la decisione si forma pregiudicano gravemente l'imparzialita' del giudice e producono un'indebita alterazione della 'par condicio' fra le parti in causa. L'art. 71, secondo comma, del r.d. n. 1127 del 1939, deve essere quindi dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede che il direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti fa parte della Commissione indicata nella medesima disposizione allorche' essa svolge funzioni giurisdizionali. - S. nn. 2/1974 e 27/1972. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte