Sentenza 159/1995 (ECLI:IT:COST:1995:159)
Massima numero 21403
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  08/05/1995;  Decisione del  08/05/1995
Deposito del 10/05/1995; Pubblicazione in G. U. 12/05/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 159/95. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TUTELA DEL PAESAGGIO - ATTIVITA' ESTRATTIVA NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATA AI SENSI DELL'ART. 1 L. N. 431/1985 - RITENUTA CONSENTITA PROSECUZIONE ANCHE IN AMBITO VINCOLATO, PURCHE' SUSSISTA L'AUTORIZZAZIONE PRESCRITTA DALLA LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 1986 - LAMENTATA IMPOSSIBILITA' PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA DI PERSEGUIRE PENALMENTE I RESPONSABILI E DI APPLICARE EVENTUALI MISURE CAUTELARI REALI - ASSERITO PREGIUDIZIO PER LA TUTELA PAESAGGISTICA NONCHE' VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RISERVA DELLA LEGGE STATALE IN MATERIA PENALE - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
L'interpretazione secondo la quale l'art. 31 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 1992 (recante Modifiche alle leggi regionali n. 28 del 1989, n. 52 del 1991 e n. 29 del 1988, nonche' ulteriori disposizioni in materia urbanistica) consentirebbe per le attivita' di cava in zona vincolata - autorizzate dopo l'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985 e prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 36 del 1989 - la prosecuzione della medesima attivita' in assenza dell'autorizzazione paesistica (con conseguente inapplicabilita' della sanzione penale prevista per l'esercizio di detta attivita' in assenza della preventiva richiesta dell'autorizzazione relativa), appare in contrasto sia con le finalita' che con i contenuti espressi dalla norma censurata. Quest'ultima, invero, e' stata dichiaratamente approvata per soddisfare l'esigenza di prevedere l'esistenza di un provvedimento esplicito di autorizzazione paesistica per tutte le opere in zone vincolate, al fine di evitare che possano risultare vanificati il controllo sostitutivo ed il potere di annullamento attribuiti al Ministro per i beni culturali ed ambientali dall'art. 1, quinto comma, della legge n. 431 del 1985. Ed appare infatti evidente che il procedimento di verifica di compatibilita' paesaggistica (v. il secondo ed il terzo comma della norma censurata) non ha altro obbiettivo che il rilascio di un'autorizzazione espressa in caso di esito positivo, ovvero la revoca dell'autorizzazione di cavazione in caso di esito negativo. Obbiettivo questo che non puo' dirsi in contrasto con quello perseguito dal legislatore nazionale con la richiesta di un'autorizzazione paesistica espressa e la previsione di una sanzione penale per coloro che esercitino l'attivita' di cavazione senza la necessaria autorizzazione paesistica. Pertanto, nelle more del rilascio dell'autorizzazione espressa o del provvedimento di diniego, secondo la procedura di cui al medesimo art. 31, l'attivita' di cavazione nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico della Regione Friuli-Venezia Giulia non puo' ritenersi ne' implicitamente autorizzata ne' penalmente consentita. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31, primo, secondo e terzo comma, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 1992, n. 19, in riferimento agli artt. 9 e 25, secondo comma, Cost.). - V. S. n. 437/1991. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte