Sentenza 160/1995 (ECLI:IT:COST:1995:160)
Massima numero 21404
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
08/05/1995; Decisione del
08/05/1995
Deposito del 10/05/1995; Pubblicazione in G. U. 12/05/1995
Massime associate alla pronuncia:
21405
Titolo
SENT. 160/95 A. ADOZIONE - DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA' DI MINORE IN STATO DI ABBANDONO - FASE PRELIMINARE - PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - LAMENTATA MANCATA GARANZIA DI CONTRADDITTORIO - ASSERITA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 160/95 A. ADOZIONE - DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA' DI MINORE IN STATO DI ABBANDONO - FASE PRELIMINARE - PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - LAMENTATA MANCATA GARANZIA DI CONTRADDITTORIO - ASSERITA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La mancata garanzia della pienezza di contraddittorio, nel procedimento che conduce alla dichiarazione dello stato di adottabilita' del minore in situazione di abbandono, da parte degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della l. 4 maggio 1983, n. 184, non da' luogo a violazione del diritto di difesa, in quanto, nonostante il carattere officioso del procedimento, e' sempre garantita ai genitori la conoscenza dello stesso (la quale degrada a mera conoscibilita' solo in caso di loro irreperibilita') e la possibilita' di prendervi parte. Peraltro, il fatto che la cognizione sia piena nella seconda fase e sommaria nella prima trova sufficiente giustificazione nell'esigenza di maggiore celerita' di questa al fine di provvedere rapidamente sulla situazione di abbandono del minore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della l. 4 maggio 1983, n. 184). red.: G. Leo
La mancata garanzia della pienezza di contraddittorio, nel procedimento che conduce alla dichiarazione dello stato di adottabilita' del minore in situazione di abbandono, da parte degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della l. 4 maggio 1983, n. 184, non da' luogo a violazione del diritto di difesa, in quanto, nonostante il carattere officioso del procedimento, e' sempre garantita ai genitori la conoscenza dello stesso (la quale degrada a mera conoscibilita' solo in caso di loro irreperibilita') e la possibilita' di prendervi parte. Peraltro, il fatto che la cognizione sia piena nella seconda fase e sommaria nella prima trova sufficiente giustificazione nell'esigenza di maggiore celerita' di questa al fine di provvedere rapidamente sulla situazione di abbandono del minore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della l. 4 maggio 1983, n. 184). red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte