Sentenza 160/1995 (ECLI:IT:COST:1995:160)
Massima numero 21405
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  08/05/1995;  Decisione del  08/05/1995
Deposito del 10/05/1995; Pubblicazione in G. U. 12/05/1995
Massime associate alla pronuncia:  21404


Titolo
SENT. 160/95 B. ADOZIONE - DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA' DI MINORE IN STATO DI ABBANDONO - FASE PRELIMINARE - PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGATORIETA' DI ASSISTENZA TECNICA DAL MOMENTO DI CONTESTAZIONE AI GENITORI DELLO STATO DI ABBANDONO DEL MINORE - ASSERITA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La mancata previsione, in ordine al procedimento per la dichiarazione di adottabilita' del minore, da parte degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della l. 4 maggio 1983, n. 184, dell'obbligatorieta' di assistenza del difensore dal momento della contestazione ai genitori dello stato di abbandono del figlio minore, non determina violazione del diritto di difesa, in primo luogo perche', in generale, tale diritto in senso ampio non si identifica con la indefettibile assistenza del difensore e poi perche', in particolare - come gia' ritenuto dalla Corte - le speciali caratteristiche del procedimento fanno ritenere che il diritto di difesa sia sufficientemente garantito dalla facolta' - senza dubbio consentita dalla suddette norme - di tutelare in giudizio le proprie ragioni facendosi assistere da un difensore. D'altronde - come la Corte ha anche ripetutamente affermato - l'obbligatorieta' dell'assistenza difensiva opera con riferimento al processo penale (e parimenti al processo per le misure di sicurezza e a quello per le misure di prevenzione) in cui viene in rilievo il valore fondamentale della liberta' personale; altrimenti "il legislatore ordinario puo' anche non spingersi fino al punto di imporre la difesa tecnica, restando cosi' libero di prescrivere o no la nomina del difensore d'ufficio in mancanza del difensore di fiducia e, a maggior ragione, di prescrivere o no l'intervento obbligatorio del difensore nel concreto svolgersi del procedimento". (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - degli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della l. 4 maggio 1983, n. 184). - Sulla non obbligatorieta' dell'assistenza del difensore, in generale, S. n. 29/1962 e 160/1982; in riferimento al procedimento 'de quo', S. n. 351/1989. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte