Sentenza 161/1995 (ECLI:IT:COST:1995:161)
Massima numero 21406
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  10/05/1995;  Decisione del  10/05/1995
Deposito del 10/05/1995; Pubblicazione in G. U. 12/05/1995
Massime associate alla pronuncia:  21407  21408  21409  21410  21411


Titolo
SENT. 161/95 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA I POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - SFERA DI OPERATIVITA' - ATTI IMPUGNABILI - CONFLITTI PROPOSTI CONTRO DECRETI-LEGGE - AMMISSIBILITA'.

Testo
La esistenza, nell'ordinamento, riguardo alle leggi e agli atti equiparati, di un sistema di garanzia costituzionale accentrato sul sindacato incidentale previsto dall'art. 134 Cost., non e' valida ragione per ritenere che i decreti-legge e, in particolari situazioni, anche le leggi e i decreti legislativi, restino esclusi dalla sfera di operativita' del conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Come e' noto, infatti, per il decreto-legge, il sindacato incidentale, benche' possibile, si presenta di fatto non praticabile in relazione ai tempi ordinari del giudizio incidentale ed alla limitata vigenza dello stesso decreto, e pertanto il profilo di garanzia che pur, per esso - come emerge dallo stesso disegno tracciato dall'art. 77 Cost. - e' essenziale e tende a prevalere su ogni altro, verrebbe a risultare, se non compromesso, certamente limitato se il controllo di costituzionalita' restasse circoscritto alla sola ipotesi del sindacato incidentale, con prospettive non prive di rischi sul piano degli equilibri tra i poteri fondamentali, tanto piu' se si pensi - anche alla luce dell'esperienza piu' recente - al dilagare della decretazione d'urgenza, e ai connessi fenomeni quali l'uso anomalo della prassi della reiterazione dei decreti-legge non convertiti. Inoltre la possibilita' - deprecabile, ma che non puo' escludersi in modo assoluto - che l'impiego del decreto-legge conduca a comprimere diritti fondamentali (e in particolare diritti politici), ad incidere sulla stessa materia costituzionale e a determinare - nei confronti dei soggetti privati - situazioni non piu' reversibili ne' sanabili anche in seguito alla perdita di efficacia della norma, dimostra che il ricorso allo strumento del conflitto tra i poteri dello Stato puo' rappresentare la via necessaria per apprestare una difesa in grado di unire all'immediatezza l'efficacia. Per cui appare giustificato riconoscere la possibilita' di utilizzare tale strumento, nei confronti del decreto-legge - e nelle su evidenziate ipotesi - anche nei confronti della legge e del decreto legislativo, come controllo da affiancare al sindacato incidentale. - In senso "in linea di principio" contrario, ma avvertendo l'esigenza di evitare, comunque, "che si formino zone franche di incostituzionalita'", S. n. 406/1989. Riguardo al fenomeno della reiterazione dei decreti-legge non convertiti, v., in particolare, S. n. 302/1988. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte