Sentenza 161/1995 (ECLI:IT:COST:1995:161)
Massima numero 21407
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BALDASSARRE - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
10/05/1995; Decisione del
10/05/1995
Deposito del 10/05/1995; Pubblicazione in G. U. 12/05/1995
Titolo
SENT. 161/95 B. INFORMAZIONE (ACCESSO AI MEZZI DI) - DECRETO-LEGGE N. 83 DEL 1995 - DISPOSIZIONI PER LA PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE REFERENDARIE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO, NEI CONFRONTI DEL GOVERNO, DAI RAPPRESENTANTI DEI COMITATI PROMOTORI DI QUATTRO DEI REFERENDUM INDETTI PER LA TORNATA DELL'11 GIUGNO 1995 - RICONOSCIMENTO, IN TERMINI DEFINITIVI, DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA', SOGGETTIVI E OGGETTIVI, RICHIESTI DALL'ART. 37, LEGGE N. 87 DEL 1953.
SENT. 161/95 B. INFORMAZIONE (ACCESSO AI MEZZI DI) - DECRETO-LEGGE N. 83 DEL 1995 - DISPOSIZIONI PER LA PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE REFERENDARIE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO, NEI CONFRONTI DEL GOVERNO, DAI RAPPRESENTANTI DEI COMITATI PROMOTORI DI QUATTRO DEI REFERENDUM INDETTI PER LA TORNATA DELL'11 GIUGNO 1995 - RICONOSCIMENTO, IN TERMINI DEFINITIVI, DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA', SOGGETTIVI E OGGETTIVI, RICHIESTI DALL'ART. 37, LEGGE N. 87 DEL 1953.
Testo
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dai promotori dei referendum in materia di disciplina del commercio, di disciplina dell'orario dei negozi, di elezioni comunali e di contributi sindacali, indetti per la tornata dell'11 giugno 1995, nei confronti del Governo, al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, recante "Disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie", a conferma di quanto gia' ritenuto, in sede di delibazione, con l'ordinanza n. 118 del 1995, va riconosciuta, in termini definitivi, la presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi idonei a legittimare, ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la proposizione del conflitto. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, infatti, non resta che richiamare la giurisprudenza della Corte che ha riconosciuto alla frazione del Corpo elettorale, come identificata dall'art. 75 Cost., la natura di potere dello Stato ed al comitato dei promotori - rappresentato da almeno tre soggetti - la legittimazione attiva alla proposizione del conflitto, non rilevando in contrario che, nella specie, il conflitto non sia stato sollevato nei confronti dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione in relazione a limitazioni apportate al quesito referendario. Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, poi, dovendosi escludere che la natura dell'atto (decreto-legge) in relazione al quale il conflitto e' stato sollevato ne precluda l'ammissibilita', appare evidente l'incidenza del conflitto stesso in una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali, e, in particolare, dall'art. 75 Cost., dal momento che il decreto impugnato dispone in merito alle attivita' di propaganda, pubblicita' ed informazione preordinate all'esercizio del voto referendario. - V. O. n. 118/1995, gia' citata nel testo, ed inoltre, riguardo ai "requisiti soggettivi", S. n. 69/1978 ed O. nn. 17/1978, 1/1979, 2/1979. red.: S. Pomodoro
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dai promotori dei referendum in materia di disciplina del commercio, di disciplina dell'orario dei negozi, di elezioni comunali e di contributi sindacali, indetti per la tornata dell'11 giugno 1995, nei confronti del Governo, al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, recante "Disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie", a conferma di quanto gia' ritenuto, in sede di delibazione, con l'ordinanza n. 118 del 1995, va riconosciuta, in termini definitivi, la presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi idonei a legittimare, ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la proposizione del conflitto. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, infatti, non resta che richiamare la giurisprudenza della Corte che ha riconosciuto alla frazione del Corpo elettorale, come identificata dall'art. 75 Cost., la natura di potere dello Stato ed al comitato dei promotori - rappresentato da almeno tre soggetti - la legittimazione attiva alla proposizione del conflitto, non rilevando in contrario che, nella specie, il conflitto non sia stato sollevato nei confronti dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione in relazione a limitazioni apportate al quesito referendario. Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, poi, dovendosi escludere che la natura dell'atto (decreto-legge) in relazione al quale il conflitto e' stato sollevato ne precluda l'ammissibilita', appare evidente l'incidenza del conflitto stesso in una sfera di attribuzioni determinata da norme costituzionali, e, in particolare, dall'art. 75 Cost., dal momento che il decreto impugnato dispone in merito alle attivita' di propaganda, pubblicita' ed informazione preordinate all'esercizio del voto referendario. - V. O. n. 118/1995, gia' citata nel testo, ed inoltre, riguardo ai "requisiti soggettivi", S. n. 69/1978 ed O. nn. 17/1978, 1/1979, 2/1979. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37