Sentenza 161/1995 (ECLI:IT:COST:1995:161)
Massima numero 21410
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BALDASSARRE - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
10/05/1995; Decisione del
10/05/1995
Deposito del 10/05/1995; Pubblicazione in G. U. 12/05/1995
Titolo
SENT. 161/95 E. INFORMAZIONE (ACCESSO AI MEZZI DI) - DECRETO-LEGGE N. 83 DEL 1995 - DISPOSIZIONI PER LA PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE NELLE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DA COMITATO PROMOTORE DI QUATTRO DEI REFERENDUM INDETTI PER LA TORNATA DELL'11 GIUGNO 1995 - CENSURE AVANZATE RIGUARDO ALLE NORME SULL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA, ED IN TEMA DI PROPAGANDA, PUBBLICITA' E SANZIONI - REGOLAMENTAZIONE, IN TALI NORME, DELLE CAMPAGNE REFERENDARIE NEGLI STESSI TERMINI PREVISTI PER LE CAMPAGNE ELETTORALI - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE.
SENT. 161/95 E. INFORMAZIONE (ACCESSO AI MEZZI DI) - DECRETO-LEGGE N. 83 DEL 1995 - DISPOSIZIONI PER LA PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE NELLE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DA COMITATO PROMOTORE DI QUATTRO DEI REFERENDUM INDETTI PER LA TORNATA DELL'11 GIUGNO 1995 - CENSURE AVANZATE RIGUARDO ALLE NORME SULL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA, ED IN TEMA DI PROPAGANDA, PUBBLICITA' E SANZIONI - REGOLAMENTAZIONE, IN TALI NORME, DELLE CAMPAGNE REFERENDARIE NEGLI STESSI TERMINI PREVISTI PER LE CAMPAGNE ELETTORALI - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE.
Testo
Le disposizioni del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne referendarie, contenute negli artt. 1 (sull'ambito di applicazione della stessa disciplina), 2 (in tema di propaganda), 3 (in tema di pubblicita') e 14 (in tema di sanzioni), non possono ritenersi viziate da irragionevolezza, ne' percio' lesive delle attribuzioni spettanti, 'ex' art. 75 Cost., ai promotori di referendum che hanno sollevato il conflitto 'de quo', per il fatto di aver regolato le campagne referendarie negli stessi termini previsti per le campagne elettorali. Riguardo a tali censure - che peraltro investono in prevalenza il merito politico delle norme contestate - va infatti rilevato che se e' vero che le campagne referendarie - come i ricorrenti sostengono - presentano caratteristiche particolari e, per taluni aspetti, semplificate rispetto a quelle proprie delle campagne elettorali, e' anche vero che da tale diversita' non e' possibile desumere, in via generale, un vincolo per il legislatore ad adottate discipline differenziate, la' dove il settore da regolare (nella specie, l'accesso ai mezzi di comunicazione di massa) presenti profili comuni, e si possa affermare la compatibilita' delle forme legislativamente sanzionate con le caratteristiche proprie dello strumento referendario. Compatibilita' che nella specie risulta sussistere (salvo per quanto concerne l'art. 3, comma 6) sia con riferimento alla propaganda che alla pubblicita', ove si consideri che le forme indicate per la propaganda dall'art. 2 tendono a ricomprendere l'intera tipologia comunemente praticata per ogni tipo di competizione politica (elettorale e referendaria) e che i limiti segnati dal primo comma dell'art. 3 per la "pubblicita' elettorale", non sono applicabili, per la loro stessa configurazione (modulata con riferimento specifico alle campagne elettorali) alla pubblicita' referendaria. - Riguardo all'art. 3, comma 6, del d.l. n. 83, v. la seguente massima F. red.: S. Pomodoro
Le disposizioni del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne referendarie, contenute negli artt. 1 (sull'ambito di applicazione della stessa disciplina), 2 (in tema di propaganda), 3 (in tema di pubblicita') e 14 (in tema di sanzioni), non possono ritenersi viziate da irragionevolezza, ne' percio' lesive delle attribuzioni spettanti, 'ex' art. 75 Cost., ai promotori di referendum che hanno sollevato il conflitto 'de quo', per il fatto di aver regolato le campagne referendarie negli stessi termini previsti per le campagne elettorali. Riguardo a tali censure - che peraltro investono in prevalenza il merito politico delle norme contestate - va infatti rilevato che se e' vero che le campagne referendarie - come i ricorrenti sostengono - presentano caratteristiche particolari e, per taluni aspetti, semplificate rispetto a quelle proprie delle campagne elettorali, e' anche vero che da tale diversita' non e' possibile desumere, in via generale, un vincolo per il legislatore ad adottate discipline differenziate, la' dove il settore da regolare (nella specie, l'accesso ai mezzi di comunicazione di massa) presenti profili comuni, e si possa affermare la compatibilita' delle forme legislativamente sanzionate con le caratteristiche proprie dello strumento referendario. Compatibilita' che nella specie risulta sussistere (salvo per quanto concerne l'art. 3, comma 6) sia con riferimento alla propaganda che alla pubblicita', ove si consideri che le forme indicate per la propaganda dall'art. 2 tendono a ricomprendere l'intera tipologia comunemente praticata per ogni tipo di competizione politica (elettorale e referendaria) e che i limiti segnati dal primo comma dell'art. 3 per la "pubblicita' elettorale", non sono applicabili, per la loro stessa configurazione (modulata con riferimento specifico alle campagne elettorali) alla pubblicita' referendaria. - Riguardo all'art. 3, comma 6, del d.l. n. 83, v. la seguente massima F. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 75
Altri parametri e norme interposte